Riconoscimento paterno successivo alla nascita da parte di cittadino straniero rifugiato

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
19 Novembre 2024

Un minore extracomunitario nato in Italia è stato riconosciuto dalla sola madre. Adesso il padre vorrebbe riconoscerlo e dargli il cognome. Sono rifugiati nigeriani e quindi non in grado di ottenere nulla osta dal Consolato. Indirizzati da me al Tribunale, ricevono l’indicazione che non sia possibile procedere per via giudiziaria a meno che l'USC rifiuti la loro istanza.

Si chiede come procedere e se via sia dell’apposita modulistica da utilizzare per questo specifico iter.

Risposta

Nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita sottoscritto dalla sola madre, cittadina straniera, il padre che vuole riconoscere successivamente, se è cittadino straniero, deve dimostrare che non sussistono ostacoli o impedimenti al riconoscimento del figlio.

Il Massimario dello Stato Civile (edizione 2012) a pag.69 (paragrafo 6.2.1) indica: “Diverso sarebbe il caso in cui il padre intendesse procedere al riconoscimento di fronte all’ufficiale dello stato civile italiano, nel quale invece dovrebbe essere verificata l’insussistenza di situazioni di contrarietà all’ordine pubblico. Si precisa infatti che tutta la legge n.218 del 1995 e, quindi, anche l’art.35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di estraneità nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale, che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

È, dunque, necessario che il cittadino straniero produca idonea documentazione dalla quale risulti che, secondo la legge nazionale del figlio, sussistono le condizioni per il riconoscimento e che lo stesso è ammissibile. Vista la condizione di rifugiato politico del padre, questo potrebbe provare a chiedere una documentazione di questo tipo all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che in Italia ha sede a Roma.

Se il cittadino straniero non riesce a produrre alcun tipo di documentazione, a mio parere, è opportuno procedere in questo modo:

  1. far compilare al padre una dichiarazione indirizzata all’Ufficiale dello stato civile nella quale, dopo essersi presentato e aver espresso la sua intenzione di voler riconoscere il figlio, dichiara che non è in grado, in alcun modo, di ottenere documentazione che nulla osta al riconoscimento successivo;
  2. compilare un provvedimento scritto di diniego ai sensi dell’art.7 DPR 396/2000, dove si premette la narrazione dei fatti, si indicano poi le disposizioni di legge (Legge di diritto internazionale privato n.218/1995) e le istruzioni del Ministero dell’Interno (Massimario dello Stato Civile paragrafo sopra richiamato) alle quali l’Ufficiale dello stato civile deve uniformarsi ai sensi dell’art.9 DPR 396/2000, in quanto organo di indirizzo e vigilanza;
  3. indicare la possibilità di ricorso contro il provvedimento dell’Ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art.95 DPR 396/2000.

Il Tribunale potrà accogliere il ricorso del cittadino straniero e disporre un decreto autorizzativo al riconoscimento.

18 Novembre 2024

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3538, sintomo n.QD3573

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