Corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di stato civile: modifica dell'articolo 2, comma 4, del decreto 4 dicembre 2024
Ministero dell’Interno – Decreto 16 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUn minore extracomunitario nato in Italia è stato riconosciuto dalla sola madre. Adesso il padre vorrebbe riconoscerlo e dargli il cognome. Sono rifugiati nigeriani e quindi non in grado di ottenere nulla osta dal Consolato. Indirizzati da me al Tribunale, ricevono l’indicazione che non sia possibile procedere per via giudiziaria a meno che l'USC rifiuti la loro istanza.
Si chiede come procedere e se via sia dell’apposita modulistica da utilizzare per questo specifico iter.
Nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita sottoscritto dalla sola madre, cittadina straniera, il padre che vuole riconoscere successivamente, se è cittadino straniero, deve dimostrare che non sussistono ostacoli o impedimenti al riconoscimento del figlio.
Il Massimario dello Stato Civile (edizione 2012) a pag.69 (paragrafo 6.2.1) indica: “Diverso sarebbe il caso in cui il padre intendesse procedere al riconoscimento di fronte all’ufficiale dello stato civile italiano, nel quale invece dovrebbe essere verificata l’insussistenza di situazioni di contrarietà all’ordine pubblico. Si precisa infatti che tutta la legge n.218 del 1995 e, quindi, anche l’art.35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di estraneità nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale, che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.”
È, dunque, necessario che il cittadino straniero produca idonea documentazione dalla quale risulti che, secondo la legge nazionale del figlio, sussistono le condizioni per il riconoscimento e che lo stesso è ammissibile. Vista la condizione di rifugiato politico del padre, questo potrebbe provare a chiedere una documentazione di questo tipo all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che in Italia ha sede a Roma.
Se il cittadino straniero non riesce a produrre alcun tipo di documentazione, a mio parere, è opportuno procedere in questo modo:
Il Tribunale potrà accogliere il ricorso del cittadino straniero e disporre un decreto autorizzativo al riconoscimento.
18 Novembre 2024
Dott.ssa Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3538, sintomo n.QD3573
Ministero dell’Interno – Decreto 16 giugno 2025
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 64 del 30 giugno 2025
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