Per gli enti un altro monito a porre attenzione alla normale tollerabilità delle immissioni sonore nel rispetto del diritto alla salute e della quiete domestica
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Sull’inquinamento acustico la giurisprudenza ormai ha ormai preso posizione in numerose pronunce.
È del 23 ottobre scorso l’ordinanza del Tribunale di Pescara (n. 2068/2024) con la quale è stato riconosciuto il risarcimento danni a 67 ricorrenti nei confronti del Comune di Pescara, i quali, riuniti in un comitato, assumevano la sistematica violazione dei limiti di tollerabilità di legge in una zona centrale della città che si anima nelle ore notturne con la movida cittadina. Il Comitato dei Residenti imputava al Comune di aver omesso di adottare provvedimenti idonei ad eliminare o contenere i disagi.
Il Tribunale ha adottato il cd “criterio comparativo” per accertare la tollerabilità di una fonte di immissione sonora, “fissando quale punto di riferimento il rumore di fondo dell’ambiente circostante, costituito dal complesso dei rumori caratteristici di una certa zona, senza l’apporto della fonte rumorosa che si assume inquinante (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 2018).” Nel caso di specie, i rumori contestati derivavano da “una molteplicità di fonti sonore, costituite da musica amplificata diffusa da alcuni locali, dagli avventori e dalle persone che frequentano l’area urbana”, in cui negli ultimi anni erano state aperte numerose attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche.
La Corte di Cassazione, proprio in una recente ordinanza 31/07/2024 n. 21479, ha affermato che “…il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose […] è […] relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti […] spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa…”.
Ebbene Il Tribunale si è basato sui limiti di tollerabilità indicati nella classificazione acustica del territorio approvata dallo stesso Comune rapportati ai rilievi svolti (peraltro al diverso fine della Mappatura Acustica) dal Centro Sicurezza Lavoratori per conto dell’ente e dall’ARTA (Agenzia Regionale Tutela dell’Ambiente) per conto della Procura, da cui sarebbe emerso che nei periodi considerati 2017 e 2021 il livello sonoro globale, nel periodo notturno, risultava superiore al limite di immissione di 55 dBA fissato dal Piano di Classificazione Acustica del Comune.
Il Giudice ha rilevato che, a fronte della situazione di impatto acustico, il Comune avesse elevato un numero contenuto di contestazioni di violazione agli esercenti attività di ristorazione e somministrazione bevande della zona. Ha quindi censurato la condotta dell’ente per l’omessa attivazione di misure idonee a contenere l’inquinamento acustico nell’area cittadina oggetto di esame dal 2017 al 2021, fatto salvo il 2020 per le misure di contenimento Covid.
In definitiva, ritenuta accertata l’esposizione ad immissioni intollerabili concentrate nel fine settimana e nei giorni festivi con lesione al diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, il Tribunale ha condannato al pagamento in totale di circa 450 mila euro reputando sufficiente operare la valutazione sulla base di presunzioni e nozioni di comune esperienza, “senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio medico legale o un mutamento delle proprie abitudini di vita (Cass. Civile sez. VI, 13/04/2022, 11930) […]”.
È ormai principio consolidato infatti che la prova del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni possa essere fornita con qualunque mezzo.
--> Per approfondire alcuni aspetti consulta l'approfondimento Manifestazioni pubbliche all’aperto e limiti alle immissioni rumorose dell'Avvocato Simonetta Cipriani.
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 24 marzo 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 3 febbraio 2025, n. 2
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