Incarico esterno a dipendenti di società in house dell’ente

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
15 Novembre 2024

Questo ente ha una società in house a cui ha appaltato la gestione di eventi.

Tale società vorrebbe, invece di appaltare il servizio, utilizzare i dipendenti dell’ufficio informatica dell'Ente, attraverso un incarico ex art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, per gestire le problematiche interne con un notevole risparmio di costi.

Risulta possibile?

Potrebbe configurarsi un incarico annuale?

Risposta

In relazione alla specifica richiesta della società in house, è necessario distinguere due fattispecie.

Il personale a tempo parziale sino a 18 ore è legittimato a stipulare due contratti di lavoro dall’art. 53, c. 7, CCNL 21 maggio 2018 (tuttora vigente):

7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.

Non è necessaria l’autorizzazione dell’ente locale; l’unico vincolo (oltre alla comunicazione tempestiva dell’attivazione del secondo contratto) posto dalla norma è che non vi sia conflitto d’interessi con il primo datore di lavoro per effetto della sottoscrizione del secondo contratto.

Nel caso, non pare che tale conflitto sussista trattandosi di incarico svolto nell’interesse di una controllata dall’ente locale.

Per il personale a tempo parziale sopra il 50% e per il personale a tempo pieno, invece, è necessario verificare quanto indicato nel documento sugli incarichi vietati per i pubblici dipendenti pubblicato nel luglio 2013 ed elaborato nell’ambito del tavolo tecnico previsto dall’Intesa sancita in Conferenza unificata, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

A questo proposito, premesso che è sempre necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e che l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro, si deve considerare quanto indicato al punto a).1:

Sono vietati gli incarichi che presentano le caratteristiche della:

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Ne segue che un incarico annuale a un dipendente a tempo pieno o parziale superiore al 50% da parte di un’impresa privata (tale è comunque la società in house, come ha precisato la Cassazione nella sentenza 20632/2022 dove si afferma che essa non è una articolazione interna dell’ente pubblico, ma un soggetto terzo dotato di distinta personalità giuridica e capacità d’impresa), non è tra gli incarichi autorizzabili.

14 novembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QP7940, sintomo n.QP8033

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