Rilascio concessione edilizia successivamente alla sanatoria

Risposta di Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
14 Novembre 2024

Si chiede, in merito ad una sentenza che condanna i proprietari di immobili, in seguito alla sanatoria edilizia, al pagamento degli oneri concessori e sanzioni, quando agli stessi potrà essere rilasciata concessione edilizia. Essendo gli stessi destinatari di ingiunzione fiscale con eventuali successivi provvedimenti esecutivi se non effettuano il versamento (pignoramento immobiliare) la concessione può essere rilasciata successivamente alla trascrizione del pignoramento?

Risposta

Premesso che per una risposta definita e compiuta occorre leggere il testo della sentenza di condanna, si evidenzia che l’attuale ordinamento giuridico non prevede alcun titolo denominato “concessione edilizia” e che la vigente disciplina prevede, all’art. 9 bis comma 1 bis del DPR 380/2001 che:

“1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. …omissis”

(comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020, poi così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024)

L’avvio della procedura esecutiva finalizzato al recupero coattivo di quanto dovuto al comune non appare sufficiente posto che la norma ricollega lo stato legittimo all’effettivo pagamento delle sanzioni e/o delle oblazioni.

13/11/2024

Salvatore Di Bacco

 

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