Prescrizione diritto di enfiteusi e soggetti destinatari dell'intimazione alla messa in sicurezza

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
14 Novembre 2024

Un terreno gravato da vincolo di enfiteusi, risulta abbandonato da oltre 20 anni con problemi di igiene pubblica e pericoli a confine su una strada pubblica a causa di abbondante vegetazione.

A seguito di diffida per pulizia e messa in sicurezza inviata agli eredi dei livellari, gli stessi si sono avvalsi dell'estinzione del vincolo citando l'Art. 970 del Codice Civile per il non uso.

Per il terreno non risultano affrancazioni né azioni giudiziali da parte del concedente.

Come procedere? A chi è possibile intimare la pulizia e la messa in sicurezza del terreno?

Risposta

L'art. 970 del Codice Civile prevede che il diritto di enfiteusi si estingue per non uso protratto per venti anni. Se gli eredi dei livellari hanno invocato l’applicazione della ridetta norma dichiarando il non uso da oltre 20 anni e tale circostanza risulta effettivamente accertata, essi potranno formalizzare la propria dichiarazione espressamente rinunciandovi. Nella formulazione del quesito non è chiaro, però, se l’estinzione del vincolo sia stata in effetti formalizzata oppure sia stato dichiarato un mero disinteresse e correlata estinzione del vincolo, che, tuttavia, non ha assunto la necessaria veste giuridica.

In assenza della formalizzazione della rinuncia, l’unica opzione percorribile resta l’accertamento negativo del diritto, da proporsi dinanzi al Giudice civile.  

Se non si verifica una delle sopra riportate condizioni, volte ad allineare lo stato di fatto allo stato di diritto, l’Ente dovrà necessariamente rivolgersi a chi, ad oggi, risulti rivestire la qualità di titolare di diritto reale sul bene e custode, ricordando che:

  • in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori (ove ricorra una fattispecie applicabile) soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
  • che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

 

In sintesi, è fondamentale formalizzare (allineando stato di fatto e di diritto) la situazione legale del vincolo di enfiteusi e identificare chiaramente i proprietari attuali del terreno, tenendo presente che la dichiarata volontà di avvalersi dell’estinzione del vincolo appare francamente confermata dall’assenza di procedimenti di affrancazione. Al momento, entrambi i soggetti appaiono concorrere in termini di responsabilità, sicché ad entrambi andrà diretta l’intimazione alla pulizia e messa in sicurezza del terreno, anche ricorrendo al potere di ordinanza, sussistendone i presupposti.

13 novembre 2024

Avv. Elena Conte

Per i clienti Halley: ricorrente n.QS3247, sintomo n.QS3317

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