Aggiornamento della misura delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada

La variazione dell’aggiornamento potrebbe comportare, dal 1° gennaio 2025, un aumento delle sanzioni del 5,7%

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
13 Novembre 2024

 

La categoria delle sanzioni pecuniarie ha carattere punitivo «ogni qual volta che il singolo deve subire una limitazione dei suoi diritti in conseguenza della violazione di un obbligo, e sempre che la limitazione dei diritti sia comminata per impedire la violazione dell’obbligo, e non abbia carattere omogeneo (come il risarcimento del danno) rispetto al contenuto dell’obbligo stesso» (P. Nuvolone).

Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono, quindi, strumenti di prevenzione generale e speciale di natura afflittiva, posti a salvaguardia di interessi collettivi o diffusi.
L’art. 195 c. 3 C.d.S. imposta un meccanismo di aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni al codice della strada.
L’adeguamento è previsto in misura pari all'intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

A tal fine, entro il 1° di dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fissa i nuovi limiti delle sanzioni che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.  
Così, dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del codice della strada, l’importo delle sanzioni è stato aggiornato dai seguenti Decreti del Ministero della Giustizia:

  • D.M. 20 dicembre 1996, con variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1996 rispetto a novembre 1992, in misura pari al + 17,5%;
  • D.M. 22 dicembre 1998, con variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1998 rispetto a novembre 1992, in misura pari al + 21,2%;
  • D.M. 29 dicembre 2000, con variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a novembre 1998, in misura pari al + 4,8%; 
  • D.M. 24 dicembre 2002, con variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000, in misura pari al + 5%; 
  • D.M. 22 dicembre 2004, con variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 2002, in misura pari al + 4,1%; 
  • D.M. 29 dicembre 2006, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 e il mese di novembre 2006, pari al + 3,6%;
  • D.M. 17 dicembre 2008, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, del + 5%; 
  • D.M. 22 dicembre 2010, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, del + 2,4%;
  • D.M. 19 dicembre 2012, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, del + 5,4%;
  • D.M. 16 dicembre 2014, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, del + 0,8%;
  • D.M. 20 dicembre 2016, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, del + 0,1%;
  • D.M. 27 dicembre 2018, con indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, del + 2,2%.

 

A seguito dei citati aumenti sanzionatori, il pagamento in misura ridotta per il divieto di sosta, passando da 25,82 (le vecchie 50.000 lire) a 42 euro, ebbe a subire un aumento del 62,6%, mentre la guida con lo smartphone in mano, passando da 25,82 (le vecchie 50.000 lire) a 165 euro, ha subito un aumento stratosferico del 539%.

 

Nel 2000 si è verificata una grande novità: complice anche il Corona Virus, per la prima volta, l’aggiornamento (il tredicesimo) è stato negativo.
Infatti, il D.M. 31 dicembre 2020, tenuto conto che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatosi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2018 e il 30 novembre 2020, era stato pari a -0,2%, ha diminuito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura delle singole sanzioni nei limiti edittali minimi e massimi. Il ribasso sanzionatorio ha operato in relazione alle sanzioni con importo superiore a 250 euro.
Altra novità si è verificata due anni dopo.

L’art. 1 c. 497 L. 29/12/2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, preso atto del fatto che l’indice FOI tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subito un aumento del 15,2%, ha previsto che:

In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ora, con l’approssimarsi del mese di dicembre si ripropone il problema dell’aggiornamento delle sanzioni. 
Ne deriva che, salvo diverse soluzioni (recupero dal 2020 o ulteriore sospensione fino al 2026), preso atto - allo stato - dell’ultimo indice FOI nel biennio da settembre 2022 a settembre 2024, la variazione dell’aggiornamento potrebbe comportare, a far data dal 1° gennaio 2025, un aumento delle sanzioni del 5,7%.

In questo caso, il pagamento in misura ridotta per il divieto di sosta passerebbe da 42 a 44 euro, mentre la guida con lo smartphone in mano passerebbe da 165 a 174 euro.
Se poi, nel frattempo, il Senato dovesse procedere ad approvare il D.d.L. 1086, la guida con telefonino risulterebbe presidiata dalla sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro, cui si affianca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi.

 

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×