Validità della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale

Risposta del Dott. Andrea Antognoni

Quesiti
di Antognoni Andrea
13 Novembre 2024

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26 comma 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e s.m.i., costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Si chiede quale sia la durata di tale permesso provvisorio.

Risposta

L'articolo 4, comma 3, D.lgs. 142/2015 dispone che "La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto

dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio". La ricevuta che attesta la presentazione della domanda di protezione vale come permesso e naturalmente è titolo perfettamente idoneo al diritto-dovere di iscrizione anagrafica di tutti i richiedenti asilo, sancito in modo chiarissimo dallo stesso D.lgs. 142/2015. È vero che la normativa non prevede espressamente una validità per tale ricevuta, pertanto a rigor di logica essa dovrebbe essere sempre comunque valida, sebbene è importante assicurarsi che lo straniero sia ancora in possesso del documento originale (e non di una copia) in quanto in caso di rigetto della domanda di asilo tale documento viene ritirato. Secondo altri osservatori, la ricevuta avrebbe una durata semestrale equivalente al permesso per richiesta asilo, che in moltissimi casi non viene di fatto mai rilasciato ed è sostituito de facto da tale ricevuta (in base alle prassi delle varie Questure, sempre diverse). Entrambe le visioni portano comunque alle medesime conclusioni: ciò che rileva è assicurarsi che lo straniero sia ancora nello status di richiedente asilo (cioè in attesa della decisione della commissione territoriale o del Tribunale, in caso di ricorso) ed è lo status effettivo, che potrà essere comprovato anche da altri documenti nonché confermato dalla struttura di accoglienza o dalla Questura/Commissariato di PS, a essere decisivo per il diritto all'iscrizione anagrafica.

12 Novembre 2024

Dott. Andrea Antognoni

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3530, sintomo n.QD3565

 

 

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