Lavoro straordinario in giorno festivo infrasettimanale
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'ente ha ricevuto finanziamenti per due progetti specifici per servizi sociali, entrambi i progetti prevedono la possibilità di utilizzare una percentuale dei fondi assegnati per coprire ore di lavoro straordinario, si chiede se la natura di fondi eterofinanziati possa giustificare l'incremento del relativo fondo e la deroga ai limiti individuali e se possibile coniugare lavoro supplementare e straordinario per personale part-time a 30 nel caso si ecceda le 36 ore.
Ai sensi dell’art. 39, c. 1, CCNL 14.9.2000:
“Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999”.
Sono queste, dunque, le uniche due fattispecie che il contratto collettivo ritiene possano derogare ai limiti quantitativi, sia in termini di ore individuali sia in termini di tetto di spesa, fissati dall’art. 14, CCNL 1.4.1999.
Ne segue che i fondi esterni per gli interventi descritti nel quesito possono concorrere a finanziare specifici progetti a favore del personale coinvolto, intesi come salario accessorio ma non come lavoro straordinario, posto che in ogni caso si tratterebbe di attività svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
Per i lavoratori a tempo parziale, si rammenta che il ricorso al lavoro supplementare è consentito “per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”.
Si ritiene debba escludersi perciò il ricorso a tale istituto per lo svolgimento di progetti come quello descritto nel quesito.
Quanto al lavoro straordinario, si cita l’art. 62, c. 7, CCNL 16.11.2022 che dispone:
“7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art.14 del CCNL del 1.04.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.09.2000."
Vale cioè per i lavoratori a part time la stessa disciplina limitativa applicabile ai dipendenti a tempo pieno.
Anche per loro cioè i fondi esterni per gli interventi descritti nel quesito possono concorrere a finanziare specifici progetti intesi come salario accessorio ma non come lavoro straordinario, svolti al di fuori dell’orario di lavoro.
12 novembre 2024
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