MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiRIFERIMENTO ART. 17 COMMA 3 LETTERA B DEL D.P.R. 380/01. In riferimento al citato articolo si richiede parere circa l'indicazione del 20%. Risulta chiarissima l'applicazione in caso di ampliamento, si pongono dubbi circa l'applicazione della stessa per gli interventi di ristrutturazione.
E' corretto dire che qualora la ristrutturazione interessi più del 20% dell'immobile, senza alcun ampliamento (pura ristrutturazione) non va applicato l'esonero dal contributo?
Concordo con l’interpretazione proposta.
La norma si occupa di due ipotesi: la ristrutturazione (cfr. art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001) e l’ampliamento. Nel primo caso la ristrutturazione deve riguardare al massimo il 20% dell’edificio; nel secondo caso l’ampliamento non deve superare il 20% del volume.
Di conseguenza, una ristrutturazione che interessi oltre il 20% dell’edificio non ottiene l’esonero. Non bisogna dimenticare che l’esonero nasce per finalità sociale, ossia per venire incontro alle esigenze del proprietario dell’edificio unifamiliare, le quali non possono che essere limitate per poter giustificare l’agevolazione.
12/ novembre 2024
Avv. Mario Petrulli
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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