Commercio su aree pubbliche e private (Legge 214/2023)

Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio e semplificazioni in materia di attività commerciali

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di Suppa Giovanni
11 Novembre 2024

 

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 30.12.2023, si è voluta facilitare l’apertura dei mercati ai piccoli imprenditori ma anche conferire una maggior tutela ai consumatori. Sono state introdotte rilavanti novità in materia di commercio al dettaglio tra cui la procedura per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche prevista dall’articolo 11 della medesima.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, la legge n. 214/2023 consta di 22 articoli, suddivisi in sei Capi (Misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni, Misure in materia di commercio al dettaglio, Misure a tutela dei consumatori e in materia di prodotti alimentari, Misure in materia farmaceutica, Poteri e procedimenti dell'AGCM, e Disposizioni ulteriori sulle partecipazioni in società del settore fieristico, diritto d'autore semplificazioni in materia paesaggistica).

In questa sede, tratteremo, in particolare, delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 11 e delle semplificazioni in materia di attività commerciali di cui all’articolo 12.

 


Le procedure per il rilascio di nuove concessioni, durata e proroghe introdotte dall’articolo 11 della Legge 214/2023


In materia di commercio al dettaglio, il Capo II della Legge 214 prevede:

  • l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche tramite procedure selettive, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, salva l'efficacia, fino al termine previsto dal titolo, delle concessioni già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020. Viene anche previsto che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti. Nelle more della preparazione delle gare da parte degli Enti competenti, vengono prorogate le concessioni in scadenza, fino al 31 dicembre 2025 (art. 11, commi da 1 a 7). È bene evidenziare, a riguardo, la potenzialità di profili di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") relativamente alle disposizioni che fanno salva l'efficacia delle concessioni rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020, per le quali i procedimenti di rinnovo, ai sensi del medesimo decreto-legge, non sono ancora conclusi e delle disposizioni che prevedono la proroga automatica sino al 31 dicembre 2025 delle altre concessioni in scadenza. Infatti, la citata direttiva è auto applicativa, ovvero immediatamente valida, con la conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne agli Stati membri incompatibili e l'obbligo di una procedura di selezione "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili", escludendo procedure di rinnovo automatico;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2024 della norma che consente la posa in opera temporanea di strutture amovibili su spazi pubblici in deroga al Codice dei beni culturali (art. 11, comma 8);
  • il rientro della materia del commercio su aree pubbliche all’interno delle attività disciplinate dal D.Lgs. 59/2010 facente capo alla Direttiva “Bolkestein” - Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 – (art. 11 comma 7).

 

Secondo  l’articolo 11 della Legge 214/2023 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche -  le nuove concessioni dovranno avere una durata di dieci anni e saranno rilasciate sulla base di procedure selettive nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che si sarebbero dovute emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro la fine del mese di marzo 2024) e che avrebbero dovuto tenere conto di alcuni criteri tra cui il rispetto dei principi dell’Unione Europea e delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nonché la professionalità e l’esperienza acquisita, ma anche la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e della previsione di un numero massimo di concessioni di titolarità o possesso nella medesima area mercatale.

In base a quanto riportato nel terzo comma dell’articolo 11, le Amministrazioni competenti hanno l’obbligo di effettuare, ogni anno, una ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, qualora disponibili, indire apposite e specifiche procedure selettive, con la medesima cadenza, nel rispetto delle predette linee guida. La norma procede poi indicando che la prima ricognizione andrà effettuata entro il 31/10/2024. Quindi, ogni anno, i comuni devono valutare se sopprimere i posteggi liberi oppure assegnarli con le citate procedure selettive. In questo modo, si potranno anche ridurre al minimo le operazioni della c.d. “spunta” presso i mercati, procedendo con le assegnazioni.

 


Proroghe specifiche dei titoli concessori e periodo transitorio


I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della Legge 214/2023 chiariscono le ipotesi di proroga dei titoli concessori, stabilendo che:

  • continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni assegnate con procedure selettive, nonché quelle già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  • Sono rinnovate per la durata di dodici anni le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, quindi sino al 31 dicembre 2032 (comma 4-bis).
  • È facoltà delle regioni disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori che, in possesso dei requisiti prescritti, siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).
  • Per i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per inerzia dei Comuni, è previsto un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal medesimo comma 4-bis. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore termine di sei mesi, la concessione è rinnovata automaticamente, fatti salvi i casi in cui l’avente titolo rinunci o l’ente competente proceda ad annullare il titolo in autotutela, dopo aver accertato l'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
  • Nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al menzionato art. 181 sono automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, fatta salva l’eventuale maggiore durata prevista nel titolo stesso.
  • Le facilitazioni amministrative per la posa in opera dei c.d. dehors, funzionali all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, introdotte durante l’emergenza pandemica, sono prorogate al 31/12/2024 (comma 8).

 

 

Le semplificazioni in materia di attività commerciali su aree private introdotte dall’articolo 12 della Legge 214/2023


L’articolo 12 della Legge 214/2023 ha introdotto le seguenti previsioni, apportando alcune modifiche al D.Lgs 114/98, esse sono:

  • la possibilità di effettuare vendite di liquidazione anche per evitare l'accumulo di scorte di prodotti conseguente alla chiusura temporanea e perdurante delle attività a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile. Pertanto, alle precedenti casistiche di vendite di liquidazione se ne aggiunge una nuova. Le altre sono: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. Ora, l’esercente potrà ricorrere alle vendite di liquidazione anche per liberarsi delle scorte accumulate durante le chiusure forzate per atti della protezione civile.  (art. 12, comma 1); 
  • la possibilità, per le imprese commerciali che intendono effettuare vendite straordinarie (Art. 15 del D.Lgs. 114/98), di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione (che poi verrà trasmessa agli altri uffici SUAP) con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività (art. 12, comma 2). Questo articolo, inserisce un nuovo comma 9-bis nell’articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998, stabilendo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale di adempimento agli obblighi di comunicazione relativi allo svolgimento in più esercizi commerciali delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15 – ossia di vendite promozionali o vendite sottocosto. A riguardo, è bene precisare che le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato mentre, per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
  • la possibilità, per gli Enti competenti, di stabilire d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'apertura di nuovi esercizi a salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e delle specificità di determinate aree commerciali permettendogli, inoltre, anche l'adozione di misure a tutela di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane al fine di salvaguardare il carattere identitario dei centri storici e consentendo di limitare l’insediamento di determinate attività commerciali o di valorizzare le botteghe di qualità (art. 12, commi 3 e 4).

 

 

Conclusione


Alla fine del mese di Ottobre 2024, si deve, purtroppo, riscontrare che nonostante sia ampiamente scaduto il termine stabilito dall’articolo 11 della Legge 214/2023, non vi è stata ancora l’intesa in sede di Conferenza unificata, né, tanto meno, sono state adottate linee guida ministeriali.

Si deve, inoltre, prendere atto che la norma statale non prevede disposizioni transitorie in ordine al rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle more dell’adozione delle linee guida e che il Ministero competente non ha fornito, a riguardo, alcun tipo di indicazione.

Premesso ciò, l’unica regione d’Italia che ha dato attuazione entro il termine previsto del 31 ottobre 2024, all’articolo 11 della Legge 214/2023 è stata l’Emilia Romagna che con la Delibera della Giunta Regionale 24 settembre 2024 n. 1833, pubblicata nel B.U. Emilia Romagna il 27 settembre 2024 n. 299 ha attivato, nelle more dell’adozione da parte del competente Ministero delle linee guida, quanto meno, la ricognizione ai sensi del citato articolo 11 delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche concedibili.

 

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