Assegno ad personam a personale inquadrato in cat. D3 e anomalie da correggere

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
08 Novembre 2024

Anomalia nella posizione di un dipendente assunto nel 1999 come ex 7 livello poi passato per effetto dei nuovi inquadramenti in D1 giuridico e in seguito per progressioni economiche orizzontali in D5 (PEO).

Si chiede se l'assegno ad personam non riassorbibile di € 14,89 compete e, in caso affermativo, in base a quale norma contrattuale o se, assegnato per errore di inquadramento tra D1 e D2 o D3, come va recuperato, avendo accertato che viene liquidato mensilmente da febbraio 2004.

Risposta

L’assegno ad personam di cui si tratta è quello previsto dall’art. 29, c. 4, CCNL 22.1.2004

4. I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000.”

A questo proposito, l’ARAN ha precisato nell’orientamento applicativo RAL-1489 quanto segue:

(…) c) l’art 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004, prevede, poi, uno specifico assegno ad personam finalizzato a salvaguardare, nel momento del conglobamento dell’IIS nel trattamento stipendiale, il più elevato importo di questa voce retributiva in godimento del personale delle categorie B e D, con posizione di accesso in B3 e D3, rispetto a quello spettante al personale inquadrato in profili delle categorie B e D, con posizione di accesso in B1 e D1 e che è stato utilizzato dalla disciplina contrattuale come misura standard unica ai fini del conglobamento;

d) tale assegno è riconosciuto solo al personale che era già in servizio, in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche B3 e D3, alla data del 22.1.2004, data di definitiva sottoscrizione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005, dato che esso è finalizzato, come detto, alla tutela del maggiore importo di indennità integrativa speciale di cui beneficiavano prima del conglobamento;

e) conseguentemente, il suddetto assegno non può essere riconosciuto a favore dei lavoratori che siano stati inquadrati in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondenti alle posizioni economiche B3 e D3, per effetto di progressioni verticali (nell’arco temporale in cui era possibile l’applicazione di tale istituto, venuto poi meno per effetto degli artt.24 62 del D.Lgs.n.150/2009) o di nuove assunzioni, in data successiva al 22.1.2004, poiché questi non beneficiavano precedentemente del più elevato importo di indennità integrativa;

f) lo stesso assegno neppure può essere riconosciuto a quei dipendenti che, alla data di sottoscrizione del CCNL del 22.1.2004, erano inquadrati in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondenti alle posizioni economiche B1 e D1, anche se per effetto di progressione economica si trovavano a godere della posizione economica B3 e D3.

Se l’anomalia a cui si fa riferimento nel quesito è l’attribuzione dell’assegno ad personam a un dipendente D1 giuridico al 22.1.2004, si ritiene che tali somme non siano dovute e debbano essere recuperate (si dovrebbe trattare di un importo di circa € 3.000,00 lordi).

Se il dipendente è attualmente in servizio, una volta determinata la somma da recuperare (al netto delle ritenute previdenziali e fiscali), l’ente dovrà valutare entro quanto tempo recuperare l’intera somma.

Se il dipendente non è più in servizio, si dovrà applicare l'art. 2033 c.c.:

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [c.c. 1185, 1463, 2039]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [c.c. 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [c.c. 1148, 2036]”.

Per i crediti da lavoro nei confronti di un ex dipendente si deve perciò procedere con una sua messa in mora formale, per poter poi ottenere dal giudice competente il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo da notificare all’interessato.

07 novembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QP7915, sintomo n.QP8008

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