Stabilizzazione di personale non più in servizio

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Novembre 2024

Dipendente assunto con contratto a tempo determinato per 36 mesi in seguito a concorso ex art. 1 c. 179 L. n. 178 del 2020 (L di bilancio 2021), personale non dirigenziale in un Comune per l'attuazione degli interventi politiche di coesione 14-20 e 21-27.

L'Ente non può stabilizzare ai sensi del c. 17-bis art. 50 decreto PNRR 3 in quanto in dissesto e senza bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contratto termina il 31/10/2024.

Il dipendente potrà essere stabilizzato anche se non in servizio entro il 31/12/2026?

Risposta

L’art. 50, c. 17-bis, D.L. n. 13/2023 dispone:

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”

La norma stabilisce la data da cui è possibile procedere alla stabilizzazione, senza indicare un termine finale della disposizione.

Peraltro, non possiamo sapere se la disposizione sarà successivamente modificata inserendo un termine entro il quale procedere alla stabilizzazione.

Si può solo affermare che, ad oggi, coloro i quali hanno prestato servizio per almeno 24 mesi nella qualifica ricoperta essendo stati assunti ai sensi del comma 179 citato possono essere stabilizzati.

I soggetti interessati avranno perciò cura di verificare che, qualora la situazione finanziaria dell’ente permetta una nuova assunzione, la norma sia ancora vigente nello stesso testo.

In definitiva, poiché la norma richiede l’unico requisito del servizio di almeno 24 mesi nella qualifica ricoperta, il soggetto interessato potrà essere stabilizzato dall’ente che lo ha incaricato anche se all’atto della stabilizzazione egli non è più in servizio.

06 novembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QP7909, sintomo n. QP8003

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