L’art. 52, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.”
Poiché l’aspettativa per motivi di studio non rientra tra le casistiche elencate nel comma appena citato, il dipendente potrà usufruire, se autorizzato, di ulteriori periodi di aspettativa solo dopo quattro mesi dalla fine del precedente periodo.
Tra l’altro, l’ARAN ha affermato che:
“Sulla base della formulazione della disciplina contrattuale che considera, tra le ipotesi di assenza per le quali si esclude il divieto di cumulo, anche quelle previste dal d.lgs. n. 151/2001 (che, formalmente e giuridicamente, non sono riconducibili alla nozione di aspettativa e sono oggetto anche di una specifica tutela), deve ritenersi estensibile il divieto di cumulo stesso anche a tutte quelle altre ipotesi di assenza dal servizio che, sostanzialmente, possono essere assimilate all'aspettativa sotto il profilo del regime giuridico applicabile e della durata. Pertanto, si potrebbe ritenere sussistente il divieto di cumulo nel caso, ad esempio, di aspettativa per motivi personali e congedi per motivi di famiglia o dei congedi per la formazione."
6 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7907, sintomo n. QP8001