Enti convenzionati e debito fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiStiamo per partecipare ad un bando per un contributo regionale che andrebbe a coprire il costo di un'opera fino all'80%. Predisponendo la variazione di bilancio, e visto l'approssimarsi del 30/11, è corretto prevedere in entrata l'80% come trasferimenti ed il 20% di avanzo libero, considerato che c'è il rischio che ci venga concessa una percentuale inferiore e quindi avremmo necessità di impiegare più quota di avanzo (che abbiamo e che comunque utilizzeremmo)?
In riferimento alla fattispecie esposta nel quesito viene in evidenza il principio contabile generale n. 5 concernente la veridicità e attendibilità del bilancio, in relazione al quale la recente pronuncia della Sezione Veneto della Corte dei conti n. 291 del 23 aprile 2024, nel ribadire le prescrizioni del citato principio contabile ha evidenziato che “” in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere “sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità) …... Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione “”.
Considerato che codesto Ente intende partecipare ad un bando finalizzato alla concessione di un contributo regionale per il finanziamento di un’opera, al momento attuale, oltre che l’intendimento di partecipare al bando, non si riscontra alcun elemento né una fondata aspettativa di ottenere il finanziamento in questione su cui possa basarsi una previsione in bilancio che riguardi la concessione a favore di codesto ente del contributo in argomento: ne deriva che l’eventuale iscrizione in bilancio di tale entrata mediante la variazione prospettata nel quesito risulterebbe, al momento attuale, non conforme al prescrizioni del ricordato principio contabile generale n. 5. Non appare superfluo ricordare che i principi contabili, sia generali che applicati, approvati con il d.lgs. n. 118/2022 ed al medesimo allegati, hanno valore di fonte primaria, con conseguente obbligo da parte degli enti locali di adeguarsi alle loro indicazioni (in tal senso, vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.88/2018).
La iscrizione in bilancio del contributo regionale in argomento potrà essere effettuata - previa corrispondente previsione negli strumenti di programmazione dell’ente, qualora di importo tale da richiederne la inclusione nel Piano triennale delle opere pubbliche/D.U.P. - soltanto allorché l’ente potrà disporre di elementi attendibili relativi all’esito del procedimento regionale di assegnazione del contributo sui quali possa basarsi la previsione in bilancio del contributo stesso.
4 novembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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