Incremento delle risorse variabili per la dirigenza e riflessi sulle Elevate Qualificazioni

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
31 Ottobre 2024

L'art. 39, comma 3, del CCNL 16/07/2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. In assenza di dirigenti la disposizione è applicabile alle PO? L'applicazione è consolidata dal 2024? Essendo originata da parte variabile, finanzia incremento dell'indennità di posizione, o del solo risultato?

Risposta

L’art. 39, c. 3, CCNL 16.7.2024 riguarda esclusivamente l’Area Dirigenti.

Non è possibile, perciò, in assenza di dirigenti, applicare gli aumenti di risorse ivi previsti ai dipendenti pur se incaricati di EQ (ex P.O.).

Si rammenta che per il personale non dirigenziale è in vigore una disposizione analoga contenuta nell’art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022:

3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Tale norma dà la possibilità di incrementare le risorse del fondo dipendenti, non quelle relative alle retribuzioni di posizione e di risultato che negli enti senza dirigenza sono a carico esclusivamente del bilancio.

Si tratta in ogni caso di risorse consolidate che non concorrono alla formazione del limite 2016 e si possono riproporre ogni anno.

Per quanto riguarda la destinazione, si riepiloga:

1) le risorse previste dall’art. 39, c. 3, CCNL Dirigenti 16.7.2024 finanziano sia la retribuzione di posizione sia quella di risultato dei dirigenti;

2) le risorse previste dall’art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022 finanziano il fondo risorse decentrate per i dipendenti e non le retribuzioni di posizione e di risultato delle P.O.

30 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7881, sintomo n. QP7975

 

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