L’ARAN interpreta le clausole controverse del CCNL 2019-2021 per la dirigenza e i segretari

I primi pareri ufficiali chiariscono alcuni dubbi degli operatori

Servizi Comunali Rimborso spese viaggio Segreteria comunale Trattamento economico
di Monteverdi Massimo
30 Ottobre 2024

 

L’approvazione di un nuovo contratto collettivo fa scattare negli operatori una serie di dubbi, talvolta infondati, talaltra opportunamente sollevati, sull’interpretazione corretta delle sue clausole.

 L’ARAN, chiamata a scioglierli una volta per tutte, raccoglie le richieste più significative e pubblica periodicamente le sue risposte.

Non fa eccezione, dunque, il recente CCNL della dirigenza per il comparto delle funzioni locali, oggetto di una prima serie di orientamenti applicativi dei quali diamo conto in modo organico nei prossimi paragrafi.


Incarichi ad interim al segretario


AFL-88 Negli enti senza dirigenza, non è possibile applicare ai segretari la nuova disciplina degli incarichi ad interim per i dirigenti, non potendo estendere al comparto quello che è previsto per l’area.
Perciò, il conferimento di un incarico ad interim al segretario può essere remunerato aumentando la percentuale della retribuzione di risultato fino a un massimo del 5%, sempre nel rispetto della capacità di spesa e del limite del salario accessorio 2016.

AFL-87 Negli enti con la dirigenza, un incarico ad interim si può conferire al segretario con atto formale su una posizione dirigenziale pesata e finanziata dal Fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all’art. 57, CCNL 17.12.2020.
In questo modo al Segretario sarà corrisposto un compenso aggiuntivo, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, determinato sulla base della percentuale stabilita per la dirigenza presso l’ente dalla contrattazione integrativa di ente (art. 35, c. 1, lett. c), CCNL 16.07.2024). L’importo è posto a carico del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e deve comunque essere correlato alla valutazione della performance.


Incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti


AFL-92 Il limite di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48, D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Perciò gli incrementi disposti dall’art. 39, CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio 2016.

AFL-91 L'incremento disposto dall'art. 39, c. 3, CCNL 16.07.2024, è definito dall'ente nel limite dello 0,22% del monte salari 2018.
La clausola consente all'ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/1/2022 e, quindi, anche per le annualità 2022 e 2023.
Qualora l'ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell'anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.

AFL-90 La disciplina dell’art. 39, c. 1, CCNL 16.07.2024 prevede espressamente che: 
“1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:

  • 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
  • rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”
     

Tali risorse, calcolate nella misura dello 0.46% del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, e sono rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.1.2021.

Esse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, cc. 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò determina la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, conteggiati applicando i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti e applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. 
La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

AFL-89 La disciplina prevista dall’art. 37, c. 4, CCNL 16.07.2024 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede espressamente che: “4. L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:

  • dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;
  • rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.

La copertura degli incrementi è garantita dalle risorse di cui all’art. 39, c. 1, destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

La norma ha incrementato a regime di un importo mensile lordo di euro 60,00 il valore mensile lordo della retribuzione di posizione (per tredici mensilità) che deve essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 in € 36,00 a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 31.12.2018 rideterminato a regime in € 60,00 da 1/1/2021.
L’incremento è stato disposto direttamente dal CCNL, perciò spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018.

L’incremento della retribuzione di posizione stabilita dal nuovo CCNL spetta anche alle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.


Rimborso delle spese di viaggio dei segretari


AFL-86 L’art. 62, c. 4, CCNL 16.7.2024 prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. 
Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

ARAN esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.


Retribuzione di risultato dei segretari


AFL-85 Le disposizioni di cui all’art. 61, cc. 2-bis e 2-ter, CCNL 16.07.2O24 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale, ossia il 17.7.2024, pertanto la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024.
Non è possibile procedere a riliquidare la retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti.
Nei soli enti nei quali è presente la dirigenza, i criteri per la definizione del sistema di valutazione della performance sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34. lett. b) del CCNL 16.07.2024. 
Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.


Retribuzione di posizione dei segretari


AFL-84 L’art. 60, c. 6, CCNL 16.7.2024 prevede espressamente che “al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità l'importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall'articolo 60, comma 1”.
Pertanto se il segretario è incaricato di una reggenza/supplenza (art. 62) per un periodo pari o superiore a 30 giorni, l’ente utilizzatore dovrà riconoscergli, con oneri a proprio carico, l’ulteriore quota di retribuzione di posizione conseguente alla graduazione della posizione da effettuare in applicazione dell’art. 60, c. 2, CCNL 16.07.2024.

AFL-83 Ai fini del calcolo di eventuali arretrati da corrispondere o di conguagli da effettuare sul galleggiamento, è necessario tenere conto sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei dirigenti (art. 37), sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei segretari (art. 58). 
Dunque, occorre rifare il conteggio tenendo conto degli incrementi su entrambe le figure (segretario e dirigente con retribuzione di posizione più elevata) disposti retroattivamente.

AFL-82 L’art. 60, c. 4 e l’art. 61, c. 2-bis, CCNL 16.7.2024 prevedono due forme incentivanti all’assunzione dell’incarico di Segretario dell’Unione:

  • art. 60, c. 4: incremento del valore massimo della retribuzione di posizione in godimento fino al 15% in più nel suo valore massimo, quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario;
  • art. 61, c. 2-bis: incremento della retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari.

AFL-81 I valori massimi della retribuzione di posizione di cui all’art. 60, c. 1, CCNL 16.07.2024 possono essere autonomamente incrementati in misura non superiore al 15% nei seguenti casi e in presenza dei seguenti presupposti:

CASISTICHE:

  • ai segretari dei Comuni capoluogo, delle Province e delle Città metropolitane (art. 60, c. 3) per tener conto dell’esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse;
  • ai segretari di un comune aderente a un’Unione, per la sola durata degli incarichi, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore (art. 60, c. 4).

PRESUPPOSTI:

  • capacità di bilancio;
  • rispetto dell’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017.

AFL-80 L’art. 60, c. 8, CCNL 16.07.2024 ha disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, comma 3, che prevedeva la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per i segretari di fascia C.

Pertanto, il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto il galleggiamento ha diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrà essere più applicata alcuna decurtazione.

Le risorse necessarie per dare attuazione alla disposizione non rilevano ai fini del tetto di cui all’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017.

AFL-79 L’art. 60, c. 5, CCNL 16.07.2024 conferma l’applicabilità del “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”.

Gli Enti devono assicurare l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite del salario accessorio 2016 di cui all’art. 23, c. 2, D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.

AFL-78 Nei soli enti nei quali è presente la Dirigenza i criteri per la definizione del sistema di graduazione della retribuzione di posizione sono oggetto di Confronto, come previsto dall’art. 34, lett. a) del CCNL 16.07.2024. 
Negli enti in cui non vi sono dirigenti, la predeterminazione dei criteri non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale.

AFL-77 La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60, CCNL 16.07.2024 può essere applicata sin da subito e comunque non oltre il 1° gennaio 2025, primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL.
Nel periodo transitorio, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL, continueranno ad applicarsi le precedenti regole. 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura dell’indennità è quella indicata all’art. 58 del CCNL.

Ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).


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