Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se sia possibile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027 finanziare mediante applicazione dell'avanzo presunto la spesa per ricovero di minore in comunità. Il minore in questione è stato assegnato dal Tribunale all'Ente nell'anno 2024 e all'epoca già finanziato mediante avanzo libero.
A norma del comma 3 dell’articolo 187 del TUEL, le possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione prima della approvazione del rendiconto (avanzo presunto) sono limitate: l’utilizzo dell’avanzo presunto è infatti consentito limitatamente alle quote accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato nonché alle quote vincolate, mentre le quote destinate agli investimenti e l’avanzo libero sono utilizzabili solamente dopo la approvazione del rendiconto (vedasi in tal senso i paragrafi 9.2.11 e 9.2.12 del principio contabile applicato n. 4/2).
Fatta salva la possibilità, peraltro improbabile ma astrattamente possibile, di un accantonamento finalizzato alla spesa indicata nel quesito e risultante dall’ultimo rendiconto approvato, si evidenzia che la spesa in argomento rappresenta una spesa corrente a carattere non permanente e, qualora non prevista in bilancio, potrà essere finanziata con la quota libera dell’avanzo di amministrazione (come peraltro codesto ente dichiara di aver fatto in precedenza), ma soltanto una volta intervenuta la approvazione consiliare del rendiconto che esponga una quota libera di importo adeguato.
29 ottobre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5298, sintomo n. QR5336
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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