Trasporto resti mortali con il bus

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

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Ho un dubbio in materia di trasporto di resti mortali di una salma. Una signora mi ha chiesto se è possibile trasportare una cassetta di zinco contenente i resti mortali di un parente a mezzo autobus di lunga percorrenza ( i resti dovrebbero essere trasportati e tumulati in Calabria). In base all’articolo 36 del D.P.R. 285/1990, l’autorizzazione al trasporto di resti mortali è soggetta alla stessa procedura che regola il trasporto salma, ma senza quelle cautele e prescrizioni di carattere igienico – sanitario o di tutela della salute pubblica o ambientale che devono, invece, essere rispettate nel caso di trasporto di cadavere, previa naturalmente presentazione della relativa istanza e successivo rilascio dell’autorizzazione al trasporto resti mortali. Non essendo, pertanto, richiesti particolari requisiti di idoneità sanitaria circa il mezzo utilizzato per il trasporto, è possibile provvedere al trasporto anche con l’impiego di un’auto privata, e, fin qui, nessun problema. Il mio dubbio nasce sull’utilizzo del bus a lunga percorrenza, per questa particolare tipologia di trasporto. Credo che sia possibile, però oltre a specificare sull’autorizzazione al trasporto resti umani la tipologia del mezzo, occorre indicare anche la targa? Ed, inoltre, è necessario avvisare, oltre che telefonicamente, anche per iscritto, la Ditta che gestisce i bus? Vorrei essere tranquilla sul corretto iter da seguire.

 

 

Risposta

Il trasporto delle cassettine dei resti mortali o delle urne cinerarie può essere operato direttamente dai congiunti con un veicolo privato o delegando un’agenzia di onoranze funebri che utilizzi un carro funebre. L’incaricato del trasporto dovrà effettuare una richiesta al Sindaco allegando alla domanda che dovrà essere supportata da un apposito parere dell’A.S.L. contenente le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

 

Non trattandosi più di un cadavere, come correttamente richiamato nel quesito, non sono più necessari i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 285/1990; se si tratta, però, di feretro da traslare, bisogna constatarne la perfetta tenuta ex art. 88 del D.P.R. n° 285/1990 ed è necessario l’utilizzo di tali veicoli speciali. Per i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) si deve preliminarmente verificare la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi post mortali; poi, troverà applicazione la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e la Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004. c.3); se si tratta di semplici ossa occorrerà far riferimento solo alla cassetta di cui all’art. 36 del D.P.R. n° 285/1990, senz’alcun altra precauzione igienico sanitaria ed i titolari del decreto di trasporto possono esser gli stessi famigliari i quali provvederanno con veicoli di trasporto propri.

 

Detto in altri termini, il quesito pone alcuni dubbi che possono essere risolti soltanto attraverso l’esercizio della discrezionalità, soprattutto tecnica, della pubblica Amministrazione; il vuoto potrà essere colmato o attraverso una previsione regolamentare comunale o con l’adozione di una ordinanza sindacale medio tempore (in attesa della modifica regolamentare) o attraverso l’imposizione di prescrizioni A.S.L. che si suggerisce di far intervenire al procedimento amministrativo.

 

Nello specifico, si suggerisce, ulteriormente che venga garantita, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, la “tracciabilità” della cassetta durante il trasporto, facendosi indicare il vettore ed il trasportatore incaricato; oltre a tanto, non appare eccessivo farsi comunicare chi sia il responsabile del trasporto dei resti mortali in modo da poter univocamente onerare un soggetto della responsabilità del trasporto a cui, poi, poter eventualmente far conseguire eventuali conseguenze penali o civili in caso di eventi pregiudizievoli. Diversamente, si concretizzerebbe un trasporto “deresponsabilizzato” che potrebbe anche far emergere elementi di superficialità nella gestione della pratica affidata.

 

Dott. Pietro Cucumile 23/03/2018


Scritto il 28/03/2018 , da Cucumile Pietro

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