Ore di riposo dopo un turno e superamento della fine turno per esigenze di servizio

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
29 Ottobre 2024

Un agente Polizia Locale in turnazione (orario pomeridiano 14:00/20:00), per esigenze di servizio (rilievo sinistro stradale) termina il proprio lavoro alle 23, con tre ore di straordinario, si chiede se l’Ente è tenuto al rispetto del periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive ex art. 30 co. 3 lett. c) CCNL 2019-2021, e se tali ore di riposo decorrono dalle ore 20:00 (orario previsto dal turno assegnato) o dalle ore 23:00.

Risposta

L’art. 30, c. 3, lett. c), CCNL 16.11.2022 dispone:

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: (…)

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;”.

Nel caso esposto, se il lavoratore ha iniziato il turno alle 14,00, entro le 13,59 del giorno successivo gli deve essere garantito un riposo di almeno 11 ore.

Se il dipendente ha terminato il turno per esigenze di servizio alle 23,00, potrebbe ad esempio riposare almeno fino alle 10,00 del giorno dopo (11 ore appunto).

28 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

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