Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl comune ha già approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Ora, in vista della stagione invernale vorrebbe istituire il servizio di parcheggio a pagamento mediante app o gratta e sosta con l'istituzione di nuova entrata (niente di similare ad ora in bilancio). Si considera servizio a domanda individuale?
Si richiede se ciò sia possibile avendo già approvato il bilancio e, nel caso, a quali condizioni.
Il servizio di parcheggio a pagamento rappresenta un servizio a domanda individuale: esso è infatti ricompreso nell’elenco di tali servizi approvato con decreto del Ministro per l’Interno, adottato in data 31 dicembre 1983 di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro delle Finanze.
Trattandosi di un servizio a domanda individuale, sono al riguardo applicabili l’art. 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge n. 131/1983 e l’articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL: in forza di tali disposizioni le deliberazioni che approvano le tariffe e le contribuzioni per i servizi a domanda individuale debbono essere adottate “… non oltre la data della deliberazione del bilancio …” , termine che è da considerare perentorio (TAR Campania - Salerno, sentenza n. 1093/2022) e rappresentano quindi un presupposto necessario del bilancio di previsione.
Dalle considerazioni che precedono deriva che, per poter legittimamente applicare le tariffe del nuovo servizio di parcheggio a pagamento, il consiglio comunale dovrà disporre la istituzione del nuovo servizio a decorrere dal 1° gennaio 2025 (o da una data successiva) e le corrispondenti tariffe dovranno essere approvate entro la data di approvazione del bilancio 2025-2027, per la quale il termine risulta fissato al 31 dicembre prossimo (articolo 151, comma 1, del TUEL).
24 ottobre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5287, sintomo n. QR5327
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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