Permessi al consigliere provinciale munito di deleghe

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Ottobre 2024

In base alla riforma attualmente in vigore (Delrio), quali permessi spettano al consigliere provinciale munito di deleghe? I consiglieri provinciali delegati possono essere ricompresi nella definizione di "componenti degli organi esecutivi" stabiliti dall'art. 79 del TUEL? Spetta loro il permesso retribuito per un massimo di 24 ore lavorative al mese?

Risposta

Sul tema si registra la posizione espressa ad esempio, dalla sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 31 del 20 maggio 2019, la quale ha rammentato che:

a) il Presidente della provincia può (ex comma 66 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014) nominare un vicepresidente scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le funzioni delegate, oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento; assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, «secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto».

b) Il comma 86 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014 stabilisce che «Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico».

Pertanto, ad avviso della citata Sezione regionale, sotto il profilo soggettivo, la previsione dell’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe ai “componenti degli organi esecutivi” va condotta, da ogni Provincia, in un processo che trova la fonte (interna) in ogni singolo statuto, con un’attività di verifica caso per caso; sotto il profilo oggettivo, è da ritenersi “necessaria” quella presenza alle stesse condizioni previste per i consiglieri comunali, ovvero in funzione di un effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari, ovverosia qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa, con esclusione dei rimborsi per presenze rimesse alla volontà del singolo; sul piano procedimentale l’uso del mezzo proprio è giustificabile in presenza di un’autorizzazione motivata in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero, quando l’orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l’uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente o il solo possibile.

Ulteriori argomenti per il riconoscimento degli istituti de quibus si traggono dalla previsione dell’art. 51 Cost. che comprende non solo l’elezione a membro dei due rami del Parlamento ma anche l’elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento, regionali, provinciali e locali, tutti considerati costituenti il tessuto connettivo dell’ordinamento statuale e tutti rilevanti per attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno svolgimento della vita democratica del Paese. In questo senso, infatti, assicurare il tempo per l’esercizio della funzione e il rimborso per le spese di accesso alla sede corrisponde al precetto costituzionale anche in relazione all’art. 3 Cost. in relazione alla previsione dell’art. 51 Cost. (uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive), occorrendo  garantire la disponibilità del tempo necessario per l’adempimento dei compiti degli uffici e delle cariche pubbliche ed il mantenimento del posto di lavoro, da ricomprendere la retribuzione delle assenze e le  spese viaggio.

In precedenza, la Sezione Lombardia della C.d.C. con delibera n. 21/2016, dopo aver rammentato che il comma 66 della legge 56/2014 prevede che il presidente della provincia possa nominare un vicepresidente (scelto tra i consiglieri provinciali), stabilendo le funzioni delegate (oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento). Inoltre, il presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto” e che anche tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56 del 2014, a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha osservato che in base all’esame della fonte interna ogni provincia deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della legge n. 56 del 2014, ai “componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo art. 80). Tale valutazione, secondo il citato indirizzo, va condotta da ogni provincia, sulla base della formulazione dei singoli statuti, trattandosi di questione, come evidenziato in premessa, non scrutinabile dalla Sezione regionale di controllo in sede consultiva.

Anche la Sezione Piemonte con la delibera n. 29/2020 ha ritenuto che, in astratto, un consigliere delegato possa essere considerato amministratore in virtù dell’esercizio delle deleghe conferite e, quindi, vedersi applicato l’art. 80 del Tuel; tuttavia, affinché ciò avvenga l’ente dovrà esaminare le disposizioni del proprio statuto per valutare se, alla luce di quanto disposto dalla propria fonte interna, sussista, anche in concreto, l’assimilazione dei consiglieri delegati ai componenti degli organi esecutivi.

25 ottobre 2024

Dott. Eugenio De Carlo

 

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