MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta di Salvatore Di Bacco
QuesitiLe parziali difformità di cui al comma 4 dell'art. 34-ter se non rientrano nelle tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis sono soggette alla fiscalizzazione di cui all'art. 34? Entro quale data deve essere stata rilasciata l'agibilità di cui al comma 4 dell'art. 34-ter? Prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10 del 29/01/1977?
Il comma 4 dell’art. 34 ter recita testualmente:
“Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.”
Una parziale difformità non rientra nei casi di tolleranza previsti dal comma 4 se sono privi di titolo abilitativo e se la realizzazione di tali interventi non è conforme alle norme urbanistiche comunali o ad altre normative di settore comprese le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Pertanto il primo passaggio per la Pubblica Amministrazione consiste nella demolizione dell’abuso e nel ripristino dello stato dei luoghi.
Solo dopo l’ordinanza di demolizione, e limitatamente al caso previsto dall’art. 34, si potrà valutare la possibilità di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Tale sanzione come stabilito dal comma 1-bis dell'art. 9 bis T.U. Edilizia, concorre alla sanatoria dello stato dell’immobile.
In subordine, nulla vieta che, se l’intervento realizzato in parziale difformità dovesse rientrare nella fattispecie procedimentale della cila tardiva si potrà presentare il procedimento previsto dall’art. 6 bis del T.U. edilizia.
Si rammenta che la tabella A allegata al D.lgs. n. 222/2016 elenca gli interventi edilizi soggetti a CILA che includono: manutenzione straordinaria “leggera”; restauro e risanamento conservativo “leggero”; eliminazione delle barriere architettoniche. Il comma 5 dell’art. 6-bis T.U. Edilizia stabilisce che “la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”.
Inoltre, ai sensi del nuovo art. 36 bis comma 1 aggiunto dal decreto salva casa, le parziali difformità potrebbero essere ancora sanate (prima della fiscalizzazione), con le procedure della doppia conformità asimmetrica ivi previste, ed in particolare se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione con la possibilità (ove la parziale difformità fosse stata eseguita in violazione strutturale) di adeguarsi cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 36 bis.
Da ultimo è da valutare la possibilità che interventi effettuati come varianti in corso d'opera, che costituiscono parziale difformità rispetto al titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della L. n. 10/1977 potrebbero essere regolarizzati mediante presentazione di SCIA e pagamento di una somma stabilita ai sensi del comma 5 dell’art. 36 bis del T.U. edilizia.
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