Aggiornamento dell’attestato di soggiorno permanente

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
25 Ottobre 2024

Si chiede se l’attestazione di soggiorno permanente rilasciata ai cittadini U.E. debba essere aggiornata per verificare ed eventualmente modificare i dati e, in caso di risposta affermativa, se si debba procedere su iniziativa del comune o del cittadino. 

Si fa ovviamente riferimento alla variazione di residenza, alla nascita di un figlio, etc.

Risposta

L’attestato di soggiorno permanente è un documento che attesta il possesso del diritto di soggiorno permanente che, come sappiamo, si perde se il titolare si allontana dall’Italia per due anni consecutivi (articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

Non prevede che debba essere aggiornato in caso di variazioni di residenza o aggiunta eventuali figli ma nulla vieta all'ufficiale d'anagrafe di apporre, su richiesta dell’interessato, una annotazione con l'aggiornamento della residenza o dell’aggiunta del figlio.

Si ricorda che le eventuali annotazioni o le variazioni apposte sull'attestato di soggiorno permanente non funzionano come le normali annotazioni apposte sui registri dello stato civile o sulle schede anagrafiche, che sono atti depositati presso gli uffici pubblici competenti!

Un attestato rilasciato ad un privato cittadino è un documento che non è più gestito e gestibile dalla pubblica amministrazione che lo ha formato e rilasciato; pertanto, eventuali variazioni o annotazioni da apporre sull'attestato esibito dall'interessato, spettano sempre alla pubblica amministrazione che detenga ai propri atti gli elementi probatori per apporre la variazione e l'annotazione, che si configurerà come una vera e propria attestazione successiva, che dovrà essere apposta mediante intestazione dell'ufficio, data e firma del pubblico ufficiale, applicazione dell’imposta di bollo e apposizione del contrassegno telematico di Euro 16,00.

24 Ottobre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3505, sintomo n.QD3540

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