I figli delle coppie omosessuali e lo Stato Civile

Approfondimento di Giuseppa Mantineo

Servizi Comunali Unione civile
di Mantineo Giuseppa
28 Marzo 2018

Approfondimento di Giuseppa Mantineo                                                                     

I figli delle coppie omosessuali e lo Stato Civile

Giuseppa Mantineo

 

Come per le coppie eterosessuali, il legame tra il bambino e i genitori dello stesso sesso si basa sulla coppia e la riproduzione e prevede la coesistenza del genitore biologico e del partner, che preferiamo comunque definire co-genitore, nella crescita del bambino.

Solo i genitori biologici o adottivi eterosessuali sono riconosciuti in Italia come genitori legali, mentre i due genitori dello stesso sesso possono certamente svolgere il ruolo di educatori, ma non sono riconosciuti entrambi genitori dal nostro ordinamento.

Le coppie eterosessuali non possono accedere in Italia alla pratica della surrogazione della maternità dato che la Corte Costituzionale non ha abrogato l’art. 12 c. 6 L.40/2004 che così recita: “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.

Ma tali coppie oggi, sposate o conviventi con diagnosi di infertilità, possono fare ricorso alla fecondazione eterologa dal momento che la Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 162/2014 ha dichiarato illegittimo il divieto imposto dalla L. 40/2004 in materia di Procreazione Medicalmente Assistita.

Così non può però accadere per le coppie formate da due persone dello stesso sesso.

Coloro cui questa possibilità è preclusa si recano pertanto all’estero per compiere lo stesso percorso che in Italia non è loro consentito. Alla nascita del bambino, che nel Paese estero viene dichiarato come figlio di due mamme o due papà, segue la richiesta di trascrizione dell’atto così formato all’Ufficiale dello Stato Civile del comune italiano che spesso si trova in difficoltà nel valutare la situazione e assumere una decisione corretta: trascrivere, trascrivere omettendo i dati del co-genitore o rifiutare motivando.

È fondamentale, per far chiarezza sull’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile n. 19699/16 del 21/06/2016 depositata il 30/09/2016.

Nel caso di specie si trattava dell’atto di nascita di un bambino dichiarato come figlio di due mamme in Spagna di cui veniva chiesta la trascrizione al comune di Torino.

Il comune aveva posto rifiuto alla trascrizione con la motivazione di contrarietà all’ordine pubblico. Le mamme avevano fatto ricorso al Tribunale competente che aveva dato ragione all’Ufficiale dello Stato Civile mentre la Corte d’Appello aveva accolto il loro reclamo e aveva ordinato al comune la trascrizione dell’atto. A quel punto, hanno fatto ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica della Corte d’Appello e il Ministero dell’Interno.  La Cassazione ha emesso la citata sentenza nella quale si dice espressamente: "non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori".
Non può essere insomma mai penalizzato il minore che ha tutto il diritto di conservare lo stato di figlio acquisito nel Paese straniero in cui è nato per il solo fatto che per farlo nascere si sia fatto ricorso a pratiche non consentite in Italia.

A questo punto viene esclusa la necessità della non contrarietà all’ordine pubblico dettata per gli atti di stato civile dall’art. 18 DPR 396/2000. Gli atti divengono così trascrivibili tutelando soprattutto il minore, contro cui si sarebbero riversati tutti gli effetti negativi derivanti dalla mancata trascrizione.

La sentenza, così brevemente tratteggiata, è una vera pietra miliare che influenza e orienta il lavoro dell’Ufficiale dello Stato Civile. Anche se purtroppo a tutto ciò non è seguita alcuna indicazione da parte del Ministero dell’Interno, atteggiamento che ha reso gli Ufficiali dello Stato Civile cauti e timorosi nell’accettare di trascrivere atti come quello sopra descritto, non si può ignorare che il principio della contrarietà all’ordine pubblico sia caduto a seguito della recente pronuncia.

Va tenuto presente che per non trascrivere un atto siffatto, l’Ufficiale dello Stato Civile dovrebbe motivare il suo rifiuto che sarà certamente impugnato dai diretti interessati e che tra le argomentazioni che avrà cura di indicare non potrà più essere citata la contrarietà all’ordine pubblico. Senza tralasciare il fatto che non verrebbe così tutelato il superiore interesse del minore.

Il compito dell’Ufficiale dello Stato Civile, anche nel caso in cui decida di trascrivere l’atto, sarà complesso e delicato in quanto dovrà preventivamente eseguire un esame attento e accurato dell’atto così come è stato formato nello Stato estero di nascita del minore. I due genitori, dello stesso sesso, dovranno infatti risultare sottoscrittori entrambi della dichiarazione di nascita/riconoscimento del minore o dovranno risultare tali da una decisione dell’autorità giudiziaria.

In molti stati infatti è possibile che un genitore renda la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio citando solamente l’altro genitore. Questo non è ammesso dal nostro ordinamento alla luce dell’art. 258 del codice civile.

Nel caso in cui venisse poi richiesta la trascrizione di un provvedimento giurisdizionale, questo andrebbe esaminato alla luce dell’art. 65 L. 218/1995 al fine di riconoscerlo efficace per il nostro ordinamento.

A trascrizione avvenuta sarà certamente il caso che l’Ufficiale dello Stato Civile trasmetta dettagliato rapporto al Sig. Procuratore della Repubblica che potrebbe, se lo ritiene, annullare l’atto e al Prefetto che, avendo il compito della vigilanza, può emanare, di persona o come tramite del Ministero dell’Interno, istruzioni in materia.

Sempre più di spessore e delicato il lavoro dell’Ufficiale dello Stato Civile!

26  marzo 2018

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