Permessi per assistenza figlio ricoverato in ospedale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Ottobre 2024

Una dipendente ha un bambino di 8 anni che è stato ricoverato per 3 giorni in ospedale per l'estrazione di un dente, in anestesia totale e la dipendente è stata con lui per tutto il periodo del ricovero per assisterlo, si chiede se è possibile richiedere tre giorni retribuiti dei permessi per gravi infermità e patologia dell'infanzia "Per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori", avendo anche certificazione medica.

Risposta

I tre giorni di permesso retribuito a cui si fa riferimento nel quesito sono quelli previsti dall’art. 4, c. 1, L. n. 53/2000:

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.”

Mentre le patologie dell’infanzia per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori sono quelle che garantiscono non i tre giorni citati ma “un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni”, ai sensi dell’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000.

Tuttavia, durante tale congedo “il dipendente (…) non ha diritto alla retribuzione”.

Si tratta di situazioni, perciò, che richiedono un’assistenza superiore ai tre giorni indicati nel quesito.

Se si osserva la definizione di gravi motivi ufficializzata con l’art. 2, D.M. n. 278/2000, si noterà che si parla di circostanze per le quali è richiesta un’assistenza prolungata del familiare coinvolto:

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Si ritiene dunque che i permessi che meglio rispondono alle esigenze della dipendente siano quelli disciplinati dall’art. 41, c. 1, CCNL 16.11.2022:

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato."

21 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7848, sintomo n. QP7941

 

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