Il coworking non genera il diritto alla trasferta

Aran - Parere CFC 139

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali Trattamento giuridico

19 Ottobre 2024

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha pubblicato il parere numero 139 precisando che il viaggio del lavoratore dalla sede ove effettua attività lavorativa in coworking e la sede di lavoro ordinaria non è considerata trasferta. Secondo il titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09.5.2022, nel coworking l’attività lavorativa viene svolta in parte nei locali dell’amministrazione e in parte nella sede concordata tra lavoratore e amministrazione di appartenenza. Dunque entrambe le sedi sono riconducibili al concetto di “sede ordinaria di servizio” con la conseguenza che il trasferimento dalla sede ove svolge lavoro da remoto in coworking ai locali dell’amministrazione sede di servizio non può essere ricondotto all’istituto della trasferta.


Fonte: Aran 

https://www.aranagenzia.it/component/content/article/7820-funzioni-centrali-indicazioni-generali/15153-cfc139.html

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