Congedo straordinario intervallato da periodi di permesso ex L. 104/1992 e maturazione ferie

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
21 Ottobre 2024

Si chiede quanti giorni di congedo vanno computati nel caso di dipendente 36 ore, tempo indeterminato, che fruisce del congedo frazionato D.lgs. 151/01 (periodo 1/09-21/10) nelle giornate lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, se il venerdì gode del permesso 104, e di conseguenza non rientra in servizio nessun giorno del periodo. E quanti giorni di ferie maturano per il mese di settembre.

Risposta

I periodi di congedo straordinario, a differenza di quelli per permessi ex L. 104/1992 non rilevano ai fini della maturazione delle ferie.

Pertanto, nel mese di settembre il dipendente matura ferie solo nei giorni in cui chiede il permesso ex L. 104/1992.

In ciascun mese maturano 28/12 giorni di ferie, cioè 2,33 giorni.

Nel mese di settembre 2024 vi sono quattro venerdì, pertanto maturano 4/30 di ferie: 0,13 giorni.

L’ARAN ritiene che “se dal calcolo delle ferie maturate dal personale risultano, oltre a giornate intere, anche delle frazioni, sia ragionevole, in assenza di espresse previsioni al riguardo, procedere ad arrotondamenti all’unità superiore in presenza di frazioni superiori a ½ (>0,5).”

Dunque, nel mese di settembre non maturano giorni di ferie.

Lo stesso accadrebbe se si dividesse 4 per 26, cioè i giorni per ottenere la retribuzione giornaliera (0,15).

Quanto all’utilizzo consecutivo di giornate di congedo straordinario e di ore di permesso ex L. 104/1992, nessuna norma impone un divieto (tranne quello imposto all’altro genitore che nei giorni in cui il coniuge è in congedo straordinario non può usufruire di permessi 104).

L’INPS ha poi precisato a tale proposito nel messaggio n. 3114/2018 che “è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 ed ex art.33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario."

Dunque, i giorni di congedo straordinario utilizzati a settembre sono 17.

18 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7839, sintomo n. QP7933

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