Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAvendo assunto la carica di presidente della provincia un soggetto che non svolge né attività autonoma né di dipendente, occorre versare i contributi sia a carico dell'ente che del presidente? Si vuole conoscere come procedere visto che nelle note non risultano indicazioni in merito.
L’art. 86 del TUEL prevede e disciplina il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che:
a) siano lavoratori dipendenti;
b) o che non lo siano, ma che siano lavoratori autonomi ossia “liberi professionisti”.
Non sono previste, dunque, altre categorie.
Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, che siano iscritti a regimi pensionistici, e che rivestano le cariche suddette l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1 dell’art. 86 TUEL, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.
Con decreto DM n. 25.05.2001 (Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali) sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
In particolare, per il tramite del suddetto decreto:
-sono state concretamente determinate le “quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”
-è stato stabilito che “per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali”;
Relativamente ai lavoratori autonomi che assolvano l’incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale, il comma 2 del citato art. 86 TUEL fa registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023).
Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo).
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità.
Il citato art. 86, comma 2, TUEL, sulla base della richiamata giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di cassazione, evidenzia due diverse soluzioni interpretative:
a) la prima indicata dalla giurisprudenza contabile secondo cui il versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’ente spettante ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive sarebbe condizionata al presupposto dell’astensione lavorativa a garanzia dei principi costituzionali della concorrenza e della parità di trattamento tra lavoratori dipendenti (art. 86, comma 1) e non dipendenti (art. 86, comma 2);
b) la seconda indicata dalla giurisprudenza della cassazione secondo cui detto versamento non sarebbe condizionato al presupposto dell’astensione lavorativa sulla base del principio costituzionale di cui all’art. 51 Cost. da estendere alla conservazione del “posto di lavoro”; che, nel prendere atto di tale diversa opzione ermeneutica, quale soluzione per l’ente, segnatamente anche in vista di un possibile contenzioso innanzi al Giudice del lavoro, sembra da preferire l’ipotesi interpretativa proposta dalla Corte di cassazione, segnatamente in considerazione del potere nomofilattico della Cassazione cui fa riferimento la giurisprudenza di merito del giudice del lavoro.
L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Min. Interno nel mese di giugno scorso, con proprio atto di orientamento, ha ritenuto che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.
18 ottobre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7838, sintomo n. QP7932
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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