Perdita della cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
21 Ottobre 2024

Una cittadina italiana nata nel 1949 ha contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano nel 1967. Si chiede se la cittadina abbia mantenuto la cittadinanza Italiana.

Risposta

L’articolo 14 del Codice Civile del 1865 stabiliva che “la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.

L’articolo 10 comma 3 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.”

La disposizione sopra riportata, venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l’illegittimità dell’articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell’interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio.

In merito agli effetti temporali della sentenza della Corte Costituzionale, le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12061 del 26 giugno 1998, hanno confermato la posizione già assunta in passato dalla Suprema Corte, sostenendo che le pronunce di incostituzionalità “sopravvenuta” per effetto dell’introduzione del dettato costituzionale comportano l’eliminazione della norma dichiarata incostituzionale dall’ordinamento giuridico solo ed esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Pertanto gli effetti della sopra richiamata sentenza n. 87/1975 retroagiscono alla data del 1 gennaio 1948: ne consegue che le donne italiane, coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1° gennaio 1948, non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana, mentre resta conferma la perdita della cittadinanza italiana per coloro che avevano contratto matrimonio prima di tale data, in quanto le pronunce della Corte Costituzionale non possono avere alcune efficacia sulle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, tenendo presente che la completa applicazione del principio di parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissibilità ai figli della cittadinanza italiana, era stato pienamente raggiunto solo con l’emanazione della Carta costituzionale nel 1948.

Tuttavia, la cittadina italiana che si è sposata, ad esempio, con un cittadino argentino o brasiliano (anche prima del 1° gennaio 1948) non ha mai perso la cittadinanza italiana, in quanto la legislazione dello stato del marito non prevedeva l’acquisto automatico della loro cittadinanza iure matrimoni.

Tale acquisto automatico era previsto, invece, da altre legislazioni come ad esempio quella polacca, austriaca e spagnola.

È utile ed opportuno, in caso di dubbio sulla normativa straniera, acquisire un’attestazione del consolato italiano che dichiari che la donna non ha acquistato la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio.

 

18 Ottobre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3495, sintomo n.QD3530

 

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