Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiHo ricevuto da parte di un cittadino italiano, tramite il canale ANPR, una sentenza di divorzio con la richiesta di variazione dello stato civile sulla scheda anagrafica.
Il matrimonio è stato celebrato in altro comune.
Si chiede se sia possibile effettuare tale variazione o se si debba attendere la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato celebrato il matrimonio dopo l'avvenuta annotazione.
La Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici n. 19-2021 del 13 aprile 2021, all’oggetto “Nuovo Portale ANPR - Avvio sperimentazione del servizio di richiesta di "Rettifica dati". Istruzioni operative”, avviava in via sperimentale il servizio di rettifica reso disponibile dal nuovo Portale per consentire al cittadino di chiedere on fine, al comune di iscrizione anagrafica la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano, allegando eventuale documentazione a supporto della richiesta.
La successiva Circolare n. 32-2021 del 11 giugno 2021 estendeva tale servizio a tutti i comuni a decorrere dal 24 giugno 2021.
Nel caso descritto nel quesito non si tratta di una "rettifica dati anagrafici", bensì di una richiesta di "variazione" dei dati anagrafici. Ciò significa che non è legittimo utilizzare il programma di richiesta on-line disponibile sul portale ANPR, ma occorre presentare apposita istanza con le modalità tradizionali, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la variazione dello stato civile da "coniugata" in "divorziata".
Detto questo, come è noto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere registrati in anagrafe (qualora l'interessato risulti iscritto in ANPR) e anche, qualora l’atto di matrimonio sia stato formati o trascritti in Italia, nei registri dello stato civile.
Tuttavia, lo stato civile e l'anagrafe rappresentano due servizi diversi e autonomi, disciplinati da apposite normative che, sebbene siano collegati tra di loro, applicano ciascuno le rispettive norme di riferimento.
Ne consegue che, nel caso descritto nel quesito, l'ufficiale d'anagrafe al quale venga esibito un atto o un certificato amministrativo o un provvedimento dell'autorità giudiziaria con il relativo passaggio ingiudicato che modifichi un dato anagrafico, deve provvedere ad aggiornare quel dato sulla base della documentazione esibita dall'interessata.
Questo, indipendentemente dalla conformità di quel dato e di quell'aggiornamento con ciò che risulta agli atti dello stato civile.
Infatti, la vigente normativa prevede che l'ufficiale dello stato civile che registra un dato personale ai suoi atti, soprattutto se riguarda lo stato civile di coniugato, unito civilmente o divorziato, debba inviare la relativa comunicazione all'ufficiale d'anagrafe del comune di residenza dell'interessata; ma, non è previsto che l'ufficiale d'anagrafe che registra un determinato dato nella banca dati anagrafica debba comunicarlo all'ufficiale dello stato civile del comune dove esista l'atto interessato all'aggiornamento tramite annotazione sull'atto stesso.
Peraltro, le due annotazioni (in ANPR e nell'atto di stato civile) hanno un valore giuridico molto diverso in quanto ciò che risulta agli atti dello stato civile ha valore "costitutivo di uno status" (in questo caso, dello status di "divorziato"), mentre la registrazione di un qualsiasi dato in anagrafe ha valore semplicemente di "presunzione di prova fino a prova contraria".
Ovviamente, è sempre preferibile e consigliabile che l'interessato, che dimostra di avere diritto alla variazione del dato anagrafico, si rechi anche dall'ufficiale dello stato civile, per chiedere e ottenere la stessa variazione.
In conclusione:
17 Ottobre 2024
Andrea Dallatomasina
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