Definizione di deroga ai vincoli assunzionali per stabilizzazione di personale regionale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Ottobre 2024

Si chiede se la deroga ai vincoli assunzionali ex art. 1 co. 6 bis D.L. 215/2023 si applica anche ai divieti assunzionali stabiliti da normativa, e derivanti da inadempienze dell'Ente locale (es. mancata approvazione del bilancio e rendiconto nei termini ecc...).

Risposta

L’art. 1, c. 6-bis, D.L. n. 215/2023 dispone:

6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8”.

A tale proposito, le schede di lettura parlamentare chiariscono:

Per le assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, dei lavoratori in oggetto, l’articolo 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ha posto il termine più ampio del 30 giugno 2026 e ha consentito che le medesime assunzioni siano effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. 

Il termine più stretto oggetto della proroga di cui alla lettera b) in esame resta dunque inerente alle sole assunzioni che – oltre alle suddette peculiarità – siano operate in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (purché nel rispetto del limite delle risorse finanziarie summenzionate); tale fattispecie si riferisce, come detto, alle sole amministrazioni già utilizzatrici dei soggetti interessati.

L’utilizzo del termine “limiti” non può che riferirsi solo alla disponibilità di spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, ex D.M. 17 marzo 2020.

Quelli citati nel quesito (approvazione bilancio e rendiconto) sono pre-requisiti rispetto alle assunzioni, non vincoli.

11 ottobre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

 

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