Ricorso a Consip, acconto Irpef, riforma fiscale, energia rinnovabile, interventi di protezione civile.
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se, viste le Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico DM 10/09/2010, si possa prevedere quale misura compensativa (in convenzione tra il Comune e una società che procede alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia da pannelli solari) il seguente intervento "consulenze professionali in materia di pianificazione a consumo suolo zero", atteso che lo stesso è strategico per l'ente per un minore impatto ambientale dal punto di vista urbanistico.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Tar Catania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 1849), ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati; questi ultimi non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica. Sempre in base alle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Inoltre, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; e non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (conforme T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, n. 536/2018).
Dunque; i criteri per la fissazione di misure compensative sono:
Ø l’autorizzazione unica non può essere subordinata o prevedere misure compensative a favore di Regioni o Province;
Ø le eventuali misure di compensazione sono individuate in ragione della concentrazione territoriale di attività, infrastrutture e impianti a elevato impatto territoriale;
Ø le misure di compensazione devono essere concrete e realistiche, ovverosia determinate in funzione delle specificità dell’impianto e del reale impatto dello stesso sul territorio;
Ø le misure di compensazione non possono avere natura meramente economica ma devono avere carattere ambientale o territoriale;
Ø le misure compensative non possono essere determinate unilateralmente dai Comuni ma debbono essere fissate in sede di conferenza di servizi;
Ø in ogni caso, il valore delle misure compensative non deve superare il 3% dei proventi (inclusi gli incentivi) derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta annualmente dall’impianto.
Ø Al mancato rispetto delle modalità con le quali eseguire le misure compensative, l’allegato fa conseguire la sanzione della decadenza dell’autorizzazione.
Pertanto, consulenze in materia di pianificazione urbanistica per minor impatto ambientale non sembrano perfettamente aderenti alle indicazioni suddette, specie nella parte in cui le linee guida richiedono che le misure siano in funzione delle specificità dell’impianto e del reale impatto dello stesso sul territorio.
08 ottobre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
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