Trascrizione dell’atto di nascita e rilascio del passaporto italiano

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
08 Ottobre 2024

Si chiede se per la richiesta di rilascio del passaporto italiano sia necessaria la trascrizione dell'atto di nascita.

Diversi cittadini, che si sono rivolti sia ai Consolati che alla Questura, hanno segnalato questa necessità.

Risposta

Si premette che la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita è diritto/dovere di colui che ha acquistato la cittadinanza e che è compito dell’ufficiale dello stato civile informare l'interessato affinché si adoperi per la produzione dell'atto e la relativa richiesta di trascrizione.

Si ricorda inoltre che la trascrizione di un atto formato all'estero relativo ad un soggetto in possesso della cittadinanza italiana può avvenire dopo che se ne sia riscontrata la regolarità formale (legalizzazione, apostille, regolare ed integrale traduzione allegata) come prevedono gli articoli 21 e 22 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Dal punto di vista sostanziale, l'ufficiale dello stato civile deve verificare che l'atto non contenga elementi inconciliabili con le regole che caratterizzano il singolo istituto giuridico con riferimento all'ordinamento giuridico italiano. Appurato tutto ciò, la trascrizione dell'atto potrà avvenire per sunto riportando gli elementi fondamentali che ne definiscono il contenuto, in relazione alla condizione giuridica e/o evento che l'atto certifica (Ministero dell'Interno, Massimario edizione 2012 cap. 3.3.1 e 16.1.1.).

Dalla registrazione dell’atto di nascita deriva altresì la corretta indicazione del luogo di nascita dell’interessato sia nella scheda anagrafica che nei documenti d’identità.

Il modello della carta di identità elettronica, così come è sempre stato per la carta di identità cartacea, prevede l'indicazione degli estremi dell'atto di nascita ma la mancanza di tale dato non è mai stato e non può essere motivo ostativo al rilascio del documento.

Si ricorda a tale proposito che ci sono migliaia di cittadini italiani, spesso di origine straniera, il cui atto di nascita non è stato trascritto ma ciò non può costituire motivo di rifiuto al rilascio della carta di identità che ha lo scopo di consentire l'identificazione del titolare e i dati indispensabili per tale identificazione sono cognome e nome, luogo e data di nascita.

Per il rilascio del passaporto invece il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato – ha fornito alcune disposizioni. Segnalo di seguito un caso che si potrebbe verificare quando il luogo di nascita del richiedente il passaporto non si evinca e vi siano reali dubbi sull'effettivo luogo.

In data 9 gennaio 2017 è stata emessa la nota n. 223, destinata alle Questure, avente come oggetto “Nuova carta d’identità elettronica”, per segnalare che nel caso in cui dalla carta di identità non si evinca il comune di nascita estero, ma solo lo stato, del cittadino italiano nato all’estero, ovvero quando vi sono reali dubbi sull’effettivo luogo di nascita, gli uffici emittenti il passaporto devono procedere preliminarmente alla verifica delle corrette generalità del richiedente presso il comune di trascrizione dell’atto di nascita. Nel caso in cui venga accertata la mancata trascrizione dell’atto di nascita, dovrà essere richiesta al cittadino la trascrizione presso il comune competente.

Nella nota si afferma che “Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, titolare della materia relativa ai passaporti, interpellato in merito, ha conformato che la normativa vigente nazionale (art. 15 della legge n. 1185/1967) prevede che sul passaporto siano riportati i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) del richiedente così come trascritti nei registri dello stato civile italiano. Nei casi segnalati e, in generale, in quelli per cui si nutrano dubbi sull’esatto luogo di nascita, è necessario che gli uffici emittenti il documento di viaggio procedano preliminarmente alla verifica delle corrette generalità del richiedente presso il comune di trascrizione dell’atto di nascita.” Conclude affermando che “Ove venga accertata la mancanza della predetta trascrizione, non potendo la Pubblica Amministrazione verificare i dati autodichiarati, sarà necessario informare il connazionale dell’obbligo di procedere alla regolarizzazione della sua posizione anagrafica presso il competente Comune mediante produzione della documentazione prevista (originale dell’atto di nascita, tradotto e, se del caso, apostillato)”.

7 Ottobre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3487, sintomo n. QD3522

 

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