Notifica a persone fisiche che sono incapaci, interdette o che hanno un amministratore di sostegno.

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
02 Ottobre 2024

Come si esegue la notifica a persone fisiche che sono incapaci (non per età), interdette o hanno un amministratore di sostegno. Il problema si pone perché l'Ufficio Tributi non ha modo di vedere l'atto del tribunale che stabilisce l'incapacità legale e di conoscere il tutore o l'amministratore di sostegno nominato.

Vanno fatte alla persona fisica o direttamente all'amministrazione di sostegno? Come faccio a sapere se una persona fisica ha l'amministratore di sostegno? Come faccio a sapere se una persona è dichiarata incapace?

 

Risposta

Ai sensi dell’art. 423 c.c. “Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita”.

Ciò significa che potrebbe essere sufficiente estrarre il certificato di nascita della persona interessata (cosa piuttosto agevole per l’Ufficio tributi) e/o, per maggior prudenza, verificare il Registro delle tutele di cui all’art. 47 disp.attt. c.c. tenuto nella Cancelleria del Giudice tutelare (Cancelleria di Volontaria Giurisdizione) presso il Tribunale competente.

Ciò significa che potrebbe essere sufficiente estrarre il certificato di nascita della persona interessata (cosa piuttosto agevole per l’Ufficio tributi) e/o, per maggior prudenza, verificare il Registro delle tutele di cui all’art. 47 disp.attt. c.c. tenuto nella Cancelleria del Giudice tutelare (Cancelleria di Volontaria Giurisdizione) presso il Tribunale competente.

Ciò premesso, ai sensi della più recente giurisprudenza di Cassazione “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza” (così Cass. n.3762/2024).

Così stando le cose, ed ipotizzando che non sempre possa essere agevole sapere o distinguere se l’amministratore ha poteri sostitutivi o di mera assistenza, prudenza consiglia di notificare sia alla persona destinataria dell’atto sia all’amministratore.

27 settembre 2024                                                                                                     

Avv. Lorella Martini

 

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