Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiAbbiamo ricevuto nel 2023 un finanziamento regionale. La spesa è stata impegnata nel 2023. A rendiconto abbiamo reimputato accertamento e impegno al 2024. Nel 2024 siccome non si riusciva a terminare entro i tempi, rinunciamo al finanziamento e ripresentiamo la domanda. La Regione ci finanzia nuovamente nel 2024. Ora dovrei cancellare l'accertamento e l'impegno che confluiranno annullandosi in avanzo e ri-iscrivere le somme in bilancio al fine di assumere nuovo accertamento ed impegno?
Poiché l’ente ha rinunciato al finanziamento regionale, quello precedentemente assunto non dovrebbe consistere in un vero e proprio impegno di spesa (che per essere tale deve presentare le caratteristiche previste dall’articolo 183, comma 1, del TUEL: obbligazione giuridicamente perfezionata comportante la determinazione della somma da pagare, il creditore, la ragione, la relativa scadenza ed il conseguente vincolo sulle previsioni di bilancio), ma presumibilmente una semplice prenotazione di spesa, come definita dal successivo comma 3 del richiamato articolo 183.
Tanto premesso, per effetto della rinuncia al finanziamento regionale decisa dall’ente è venuto meno il titolo per mantenere in contabilità l’accertamento della corrispondente entrata e conseguentemente l’impegno (o prenotazione che sia) nella parte passiva del bilancio: ne deriva che deve essere disposta la cancellazione sia dell’accertamento che dell’impegno/prenotazione.
Nel bilancio in corso dovranno essere quindi previste, in entrata ed in uscita, le poste contabili relative al nuovo finanziamento ottenuto, mentre i due residui, attivo e passivo, derivanti dall’esercizio 2023 relativi al precedente finanziamento verranno cancellati in occasione delle operazioni di riaccertamento relative al rendiconto 2024.
27 settembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5262, sintomo n. QR5302
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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