Guida ai nove articoli del Testo
Servizi Comunali Amministratori locali Anticorruzione TrasparenzaLa L. 9 agosto 2024 n. 114, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10/8/2024 e in vigore dal 25 agosto 2024, è balzata alle cronache per l’abrogazione del tormentato delitto di abuso d’ufficio.
Il testo, tuttavia, che si compone di 9 articoli e di un allegato, contiene ulteriori novità.
Art. 1
Modifiche al codice penale
Abrogazione del reato di abuso d’ufficio
È definitivamente abrogato l'abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. che risultava già oggetto di riforma da parte della L. 26/4/1990 n. 86, completa riscrittura da parte della L. 16/7/1997 n. 234, inasprimento sanzionatorio da parte della L. 6/11/2012 n. 190 e ridimensionamento da parte del D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito nella L. 11/9/2020 n. 120.
Modifiche alla fattispecie di traffico di influenze illecite
Viene integralmente riscritto il delitto di traffico di influenze illecite di cui all’'art. 346-bis c.p. - inserito dalla L. 6/11/2012 n. 190 e completamente rimodulato dalla L. 9/1/2019 n. 3.
Ai sensi del primo comma, superando la formulazione recata dalla spazzacorrotti, le relazioni del mediatore con il funzionario pubblico devono essere “esistenti” (non solo asserite) ed effettivamente “utilizzate” (non solo vantate); ne deriva che le eventuali condotte di “millanteria” o “vanteria” restano punibili, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, per truffa.
Inoltre, l’utilizzo delle relazioni deve avvenire con dolo intenzionale, ciò che comporta l’aumento, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, del minimo edittale della reclusione da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.
Infine, la descrizione della condotta viene modificata al fine di prevedere che la dazione o la promessa, per sé o per altri, dell’indebito, consistente in denaro o altra utilità di natura necessariamente economica, deve essere finalizzato alla remunerazione dell’agente pubblico, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o alla realizzazione di un’altra mediazione illecita.
A tal fine, il secondo comma reca l’esplicita definizione di “altra mediazione illecita”, consistente nell’intervento per indurre l’agente pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
Al nuovo quarto comma si estende l’aggravante prevista se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, anche a carico dei membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell’Unione europea.
Inoltre, nel recare il necessario coordinamento, viene soppresso il riferimento al reato di abuso d’ufficio contenuto nella rubrica e nel testo dell’art. 322-bis c.p. - relativo all’applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell’UE o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell’UE - nonché nell’art. 323-bis c.p. - relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto - sostituito dal richiamo all’art. 346-bis che viene inserito anche nell’art. 323-ter, relativo alla causa di non punibilità in presenza di autodenuncia e collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
L'articolo 2 reca modifiche a 14 disposizioni del codice di rito penale (artt. 103, 114, 116, 268, 291, 292, 294, 299, 309, 313, 328, 369, 581, 593).
Interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza
Viene esteso il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche a ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra imputato e difensore, con obbligo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulti che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.
Viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
È escluso il rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione quando la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai difensori.
È introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è, infine, introdotto l'obbligo di stralciare dai cd. brogliacci espressioni riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.
Modifiche in tema di misure cautelari
Si introduce il divieto per il P.M. di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione e, in modo corrispondente, al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Viene introdotto l’istituto dell’interrogatorio preventivo dell’indagato nei confronti del quale sia richiesta una misura cautelare.
La competenza a decidere l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva è attribuita al giudice in composizione collegiale.
Modifiche alla disciplina dell’informazione di garanzia
L’informazione di garanzia, trasmessa a tutela del diritto di difesa, deve contenere la descrizione sommaria del fatto.
Si proceda alla notifica dell’atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie, e la consegna deve comunque garantire la riservatezza del destinatario.
È, comunque, vietata la pubblicazione dell’informazione di garanzia fino a che non siano concluse le indagini preliminari.
Limiti all’appello del pubblico ministero
Il PM non può più proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 c.p.p., per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica - tra cui, a titolo di esempio, violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali, lesioni personali stradali gravi o gravissime.
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