Limite massimo annuo indennizzabile su base mensile in caso di congedo straordinario per assistenza familiari

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
01 Ottobre 2024

Si chiede se per il congedo straordinario assistenza familiari, il limite massimo annuo indennizzabile stabilito dall’INPS debba essere riportato su base mensile.

Nel mio caso un dipendente con la qualifica di dirigente ha usufruito del congedo solo per tre mesi. Per questi tre mesi devo calcolare sull'ammontare annuo massimo indennizzabile la quota mensile massima che posso retribuire oppure per quei mesi posso erogare la mensilità piena in quanto non va oltre il limite massimo indennizzabile.

Risposta

Ai sensi dell’art. 42, comma 5-ter, D.Lgs. 151/2001, “durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo che viene rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e che, per il 2024, è pari a €56.586,00 (circolare INPS n° 21, 25 gennaio 2024).

È utile segnalare che l’Istituto, con il messaggio 4 gennaio 2024, n. 30, ha precisato che l’indennità è comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc. ad esclusione dei pagamenti variabili della retribuzione.

Non occorre riportare l’importo su base mensile ma rispettare il limite annuo massimo stabilito. Infatti, nella circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64, di cui l’istituto ha recentemente confermato l’interpretazione fornita, si legge: “L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di 70 milioni di Lire, pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 -v. in appresso).”

Pertanto, nel caso che ci occupa, può essere erogata l’indennità pari alla retribuzione di n. 3 mesi, sulla base dell'ultima retribuzione che precede il congedo stesso e secondo le modalità previste.

30 settembre 2024

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7811, sintomo n. QP7905

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