Obiezione ai consiglieri regionali di Privacy e riservatezza degli atti

Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 2 marzo 2018, n. 2658

Servizi Comunali Accesso Atti amministrativi Privacy
di Redazione: Galli Gianluca
27 Marzo 2018

MASSIMA

L’oggetto dell’istanza di accesso riguarda i nominativi dei consiglieri regionali che hanno esercitato l’opzione per l’assegno di fine mandato; si tratta di istanze detenute dall’Amministrazione, contenenti informazioni di cui difficilmente può sostenersi che siano del tutto prive di rilievo dal punto di vista del mandato consiliare.
L’art. 109 del regolamento consiliare pone un limite al diritto all’informazione dei consiglieri regionali solamente con riguardo al procedimento di gara per l’affidamento di un contratto di appalto, consentendo in tale caso il differimento dell’accesso; l’art. 39 dello statuto regionale, precisato che i consiglieri sono tenuti al segreto, dispone, in via generale, facendo poi rinvio al regolamento, che il diritto di accesso sia esercitato in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici.

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