Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQual è l'iter da seguire per la corretta gestione nel bilancio dei crediti residui che l'Unione in liquidazione trasferirà ai Comuni? Nel caso specifico il Comune che sarà delegato alla riscossione dei RRAA relativi a ruoli coattivi sanzioni CDS come deve contabilizzarli?
Con la decisione di procedere alla liquidazione di una Unione dei Comuni, si apre una particolare fase della procedura liquidatoria, che deve essere limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo.
Tanto premesso, all’esito della procedura di liquidazione, che si conclude con la approvazione del bilancio finale di liquidazione redatto dal liquidatore appositamente nominato, il comune dovrà effettuare una variazione di bilancio per introitare l’eventuale quota di pertinenza del capitale, se sussistente, ed iscrivere nei propri documenti contabili le partite di entrata e di spesa che dal bilancio della liquidazione risultino ancora aperte (crediti e debiti, e cioè residui attivi e passivi).
Tali registrazioni nel bilancio comunale dovranno essere disposte in osservanza delle normali regole contabili previste per il comune dal TUEL e dai principi contabili: in particolare gli eventuali residui attivi afferenti a sanzioni del Codice della Strada dovranno essere registrati nel titolo 3 Tipologia 200 dell’entrata e, così come avviene per i “normali” residui di questo tipo derivanti dalla gestione comunale, dovranno essere sterilizzati accantonando nell’avanzo di amministrazione una specifica quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; qualora non risulti dagli atti della disciolta Unione una “evidenza storica” del grado di riscossione ti tali entrate la quantificazione del Fondo è rimessa alla prudente valutazione dell’ente (vedasi in questo senso l’esempio n. 5 allegato al principio contabile applicato n. 4/2)
26 settembre 2024
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