Modifica dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'ente intende procedere all'affidamento in house dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il contratto di servizio verrà stipulato con la forma pubblica amministrativa, mediante rogito da parte del Segretario comunale. Anche in questo caso è previsto il pagamento dei diritti di rogito all'ente (come conseguenza dello svolgimento della funzione rogatoria) o il particolare rapporto dell'ente con l'appaltatore lo esclude?
Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione (v., ad es. ordinanza, Civile Ord. Sez. U Num. 8186 Anno 2022) la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le partecipazioni. Infatti la persona dell'azionista non assume rilievo alcuno per le vicende della società, considerato che la medesima, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale; inoltre non è consentito all'ente pubblico, mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, incidere sullo svolgimento del rapporto partecipativo e sull'attività della società, che restano assoggettati alla disciplina privatistica, così da non escludere l’alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti della pubblica amministrazione, il quale è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass. n. 5346/2019; Cass. Sez. Un. n. 7799/2005; Cass. Sez. Un. n. 4989/1995; Cass. S.U. n. 8454/1998; Cass. Sez. Un. n. 392/2011; Cass. n. 3196/2017; con specifico riferimento alla società in house ed al cd. "controllo analogo", Cass. Sez. Un. n. 7759/2017; Cass. n. 7222/2018; Cass. n. 21658/2021).
In base al predetto inquadramento, posto che la società in house è parte contrattuale diversa e distinta dall’Ente civico, laddove si proceda mediante rogito ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) TUOEL, o nelle altre forme consentite dall'ordinamento (v. art. 18 d.lgs. n. 36/23), si ritiene che debbano, comunque, essere versati i relativi diritti di segreteria in base all’ammontare contrattuale.
Non si rinviene alcuna norma derogatoria in materia che possa portare ad escludere la doverosità del pagamento di cui trattasi nel caso di siffatte ipotesi.
Si aggiunge che, seppure la riconducibilità del bilancio societario al consolidato comunale possa far ipotizzare di escludere detta doverosità, in un’ottica d’identità sostanziale tra Comune e società partecipata in house, fa opinare invece per la doverosità del versamento la previsione di una quota parte dei diritti di rogito in favore del segretario comunale rogante, costituendo una voce della struttura retributiva prevista dai CCNL di categoria e dalla legge, sia pure per quelli appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino funzioni presso Enti in cui siano assenti figure dirigenziali (art.10 comma 2 bis D.L. 90/14). In questo senso, infatti, non si potrebbe negare il compenso de quo sulla base della predetta identità sostanziale dei soggetti contraenti, escludendo il versamento a monte dei diritti di segreteria per il rogito contrattuale.
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