Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl dipendente in servizio come tecnico manutentivo (cantoniere) può richiedere l'attestazione al datore di lavoro in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato B della legge 27.12.2017 n. 205 (AP116) per certificare il lavoro usurante? Se sì l'amministrazione è obbligata a compilare detto modulo?
L’art. 1, cc. 147-148, L. n. 205/2017 dispone:
“147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b),c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.”
L’accesso al trattamento pensionistico, per chi è in possesso dei requisiti contributivi indicati, prescinde dall’adeguamento della speranza di vita se il lavoratore ha svolto per il periodo minimo indicato una delle attività ritenute usuranti secondo l’elenco dettagliato contenuto nel D.M. 5 febbraio 2018, il quale fa dunque da riferimento per verificare se l’attività svolta dal dipendente sia compatibile con l’agevolazione in oggetto.
In seguito, con D.M. 18 aprile 2018 sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
L’art. 2, c. 3 del decreto dispone:
“3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.”
E il successivo art. 4, c. 1 precisa:
“1. Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall'INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…)”.
La dichiarazione congiunta del lavoratore e del datore di lavoro è pertanto condizione necessaria per presentare l’apposita domanda di pensione.
Se i requisiti richiesti sono soddisfatti (attività svolta corrispondente a una di quelle contenute nell’elenco anni di servizio minimo), il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere il relativo modello.
25 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
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