Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se un dipendente che ha firmato il contratto di lavoro a tempo determinato il 1 luglio 2024, ha diritto al congedo matrimoniale.
Il dipendente a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento giuridico-economico del dipendente a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine.
Sullo specifico tema del congedo per matrimonio, l'art. 61, c. 1, lett. d) dispone:
"possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 40 (Permessi retribuiti), comma 2".
Dunque, il congedo matrimoniale è esplicitamente garantito al dipendente a tempo determinato.
Quanto al periodo di prova, va chiarito che l'art. 61, c. 2 dispone:
"2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 25 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore."
In ogni caso, il lavoratore in prova ha comunque sottoscritto il contratto individuale e ha tutti i diritti del lavoratore che ha superato la prova.
24 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7802, sintomo n. QP7896
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
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