Calcolo indennità di reggenza (supplenza) a seguito di CCNL Dirigenti e Segretari 16.7.2024

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
24 Settembre 2024

A seguito del CCNL Segretari 16.7.2024, il Segretario ha chiesto la rideterminazione dell'indennità di reggenza pari al 25% della retribuzione in godimento presso il Comune titolare (di grosse dimensioni). L'indennità va calcolata sulla retribuzione di posizione maggiorata erogata dall'ente di appartenenza o sulla retribuzione di posizione che andrebbe erogata dalla classe demografica del Comune che eroga l'indennità di reggenza (ente con meno di 2.000 abitanti)? Si calcola su IVC e anticipo rinnovi contrattuali?

Risposta

L’art. 62 CCNL 2019-2021 stabilisce che al Segretario cui venga conferito un incarico di reggenza spetta un compenso percentuale rispetto alla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d), ragguagliata al periodo di incarico

Sulla base di detta clausola contrattuale rientrano nelle voci retributive da prendere come riferimento le seguenti:

  1. trattamento stipendiale;
  2. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
  3. retribuzione di posizione;
  4. maturato economico annuo, ove spettante.

Quindi la retribuzione di posizione rientra nel calcolo e il riferimento deve essere quella in godimento e quindi erogata dall’ente di appartenenza. Secondo gli orientamenti che si sono formati nel tempo la maggiorazione della retribuzione di posizione non rientra nelle voci sopra indicate in quanto disciplinata da un’altra clausola contrattuali e, quindi, non rientra nella base di calcolo.

Va tuttavia precisato che con il CCNL 2019-2021 a partire dall’1.1.2025 si applicano le nuove disposizioni contenute nell’art. 60 del CCNL 2019-2021 che costituiscono una delle novità più interessanti del nuovo CCNL. La disposizione stabilisce che gli enti determinano la retribuzione di posizione sulla base della graduazione effettuata tenendo conto dei criteri previsti dal secondo comma dell’art. 60 del CCNL.

Una volta entrata pienamente in vigore la nuova clausola contrattuale si deve ritenere che la retribuzione di posizione, nella nuova configurazione, rientrerà pienamente nella base di calcolo e, quindi, non solo nel suo importo minimo.

23 settembre 2024

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

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