Fruizione dei permessi legge 104/92 e nuova definizione del concetto di disabilità (d.lgs. 62/2024)

Risposta del Dott. Manuel Casoni

Quesiti
di Casoni Manuel
23 Settembre 2024

Si chiede se vi sono stati degli aggiornamenti in merito alla Legge 104, in seguito all'entrata in vigore in data 30/06/2024 del D.lgs. 62/2024, e se le ore di permesso non usufruite nel mese, possano essere recuperate nel mese successivo.

Risposta

Il decreto legislativo 3 maggio 2024 nr. 62, pubblicato in G.U. il 14 maggio 2024, entrato in vigore lo scorso 30 giugno 2024, ha introdotto nuove definizioni e procedure per il riconoscimento della disabilità.

Il d.lgs. 62/2024 abbandona la correlazione fra disabilità e gravità della menomazione, introducendo una nuova correlazione fra disabilità e intensità dei sostegni necessari ad assicurare la partecipazione delle persone in un contesto di uguaglianza. Al sostegno economico e/o sociale si affianca, qualora la persona disabile lo richieda, anche un piano individuale in cui trova riconoscimento il suo progetto di vita.

Nella sostanza è stato totalmente riscritto l’art. 3 della Legge 104/92 rubricato “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni” nella seguente maniera:

“1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

 

Il presente decreto, non ha modificato le modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92.

Pertanto, si conferma che il plafond mensile non può essere cumulato se non utilizzato nel mese.
Restano perciò i tre giorni o le 18 ore a disposizione, come da legge.

20 settembre 2024

Dott. Manuel Casoni

 

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