Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza deve essere sempre preceduta dalla verifica dei requisiti?
In base alla relazione di accompagnamento al Codice dei contratti vigenti il comma 5 dell’art. 17 prevede la formulazione di una proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante o ente concedente da parte del soggetto preposto alla valutazione delle offerte, a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. L’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della stazione appaltante o ente concedente dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l’esecuzione in via di urgenza.
L’art. 17 comma 8 del vigente Codice d.lgs. n. 36 del 2023, inoltre, dispone che fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e, inoltre, che l’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
Il predetto art. 50 comma 6 stabilisce, quindi, che dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
D’altra parte, si segnala che l’Anac nella delibera/parere precontenzioso n. 51/2024 ha ritenuto che, poiché la consegna in via d’urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l’aggiudicazione divenga efficace, tenendo altresì conto del fatto che secondo le norme attualmente in vigore la Stazione appaltante non è neppure tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito all’aggiudicazione prima che la stessa diventi efficace, ovverosia quando la stessa abbia positivamente superato i controlli di cui agli ’art. 94 e ss..
Il predetto parere non è stato pienamente condiviso in dottrina, ma se si vuole trovare una differenza tra esecuzione anticipata (per cui è richiesta la verifica preventiva dei requisiti in base all’art. 50 comma 6) e l’esecuzione d’urgenza (per cui nulla è disposto a tal proposito) e, soprattutto, se si considerano le ragioni d’indifferibilità collegate all’urgenza in materie particolarmente sensibili che non ammettono o tollerano ritardi, si può convenire, sul piano logico e teleologico, con il parere ANAC.
19 Settembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
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