Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAi fini dell'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento occorsa nel 2016, si individuava un RUP il Segretario dell'Ente, che tuttavia nel corso dell'esecuzione cessava dal servizio. Da allora il RUP non è mai stato sostituito. La commessa terminerà il 30/09/2024 pertanto si chiede se, ai fini della verifica di conformità, prodromica al rilascio della polizza cauzionale, stante l'anzidetta carenza del RUP, il Dirigente del Settore competente possa certificare la regolarità dell'esecuzione.
Se affidato nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 bisogna rammentare che l’art.31 del predetto decreto stabiliva che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
Inoltre, era previsto che il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Ancora, al comma 3 del citato articolo, era disposto che il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Pertanto, nella disciplina previgente, tutto quanto sopra porta a ritenere che il RUP coincida ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90 con il dirigente dell’unità organizzativa a cui è stata affidata la procedura e la gestione dell’appalto, se non assegnate ad altro dipendente dell’unità organizzativa medesima.
Del resto, il servizio e le relative spese sono state assegnate dalla giunta comunale con il PEG ad un determinato servizio e centro di costo a cui corrisponde un titolare che avrà liquidato le spese avendo proceduto a norma dell’art. 184 TUOEL d.lgs. n. 267/2000 in ordine al quale la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Si aggiunge che a norma dell’art. 147 bis TU citato compete al responsabile del servizio il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva della formazione dell'atto, ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Dunque, per dette ragioni, si ritiene che la verifica di conformità, prodromica al rilascio della polizza cauzionale, spetterà al dirigente/responsabile dell’unità organizzativa che ha gestito e liquidato le spese dell’appalto.
19 Settembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3210, sintomo n. QS3280
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Ordinanza 2 aprile 2025, n. 6562
La legittimità dell’incarico deriva direttamente dalla legge 388/2000
Ministero dell’Interno – Circolare 18 aprile 2025, n. 33
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: