Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente da settembre 2019 a marzo 2022 con contratto a tempo determinato ex art. 110 co. 1 TUEL, ricopre funzioni Dirigente area tecnica, e da aprile 2022 (in modo continuativo) a tempo indeterminato, cat. D1 (ora EQ), si chiede se ha diritto a poter partecipare al bando per la progressione economica orizzontale, tenuto conto anche del periodo a tempo determinato.
Il dipendente a tempo indeterminato a cui si riferisce il quesito è attualmente inquadrato nell’Area Funzionari ed EQ, a decorrere dall’aprile 2022.
Nell’ambito dei requisiti richiesti dall’art. 14, c. 2, CCNL 16.11.2022 per poter partecipare alla selezione, si rammenta che alla lettera d), punto 2 la norma prevede che la graduatoria debba tenere conto anche dell’esperienza professionale, precisando:
“Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;”.
Si deve precisare che per “esperienza professionale” non deve intendersi l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore, tanto è vero che la norma appena citata non fa menzione di un numero di anni minimo o massimo per valutarla.
Detto ciò, uno dei requisiti fondamentali è che il lavoratore non abbia beneficiato di una progressione nell’area (o nell’ex categoria) "negli ultimi 3 anni”.
Si tratta di determinare se nei tre anni possano essere calcolati anche i contratti a tempo determinato intervenuti in tale periodo.
Di recente, con il parere CFL-219, l’ARAN ha specificato:
“I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione si ritiene che possono concorrere ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati prestati nella medesima categoria/area a cui si riferisce la progressione economica. Tale periodo rileverà anche ai fini dell’ulteriore requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.”
Il fatto che si riferiscano alla fattispecie della stabilizzazione non cambia la conclusione a cui si giunge: i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere conteggiati nella determinazione del triennio senza progressioni e così concorrere alla sussistenza del requisito per la partecipazione alla selezione.
Nel caso esposto nel quesito, il dipendente è stato assunto a tempo determinato dal settembre 2019 a marzo 2022 e subito dopo a tempo indeterminato da aprile 2022 (attualmente in corso).
Entrambi i contratti riguardavano un posto di cat. D, ora di Area Funzionari ed EQ.
Dunque, se dal 1° gennaio 2021 (prima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato) il dipendente non ha beneficiato di progressioni può partecipare alla selezione con decorrenza 1° gennaio 2024.
19 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
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