La contrattazione collettiva tratta specificamente la malattia del figlio di età inferiore ai tre anni, mentre rimanda alla legislazione nazionale (D. Lgs. n. 151/2001) le disposizioni circa la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Di fatti, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del CCNL funzioni locali 2019-2021, è previsto che “Successivamente al congedo per maternità o paternità e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.”
Nel dettaglio, a norma del medesimo art. 45,comma 2, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Contrariamente, la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni è disciplinata dall’art. 47 e ss. del D. Lgs. 151/2001, secondo cui “Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.”
In ogni caso, sia per la malattia del figlio di età inferiore ai tre anni che di età compresa tra i tre e gli otto anni, a norma dell’art. 48 del citato D. Lgs., i periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Quindi non maturano le ferie.
18 settembre 2024
Dott. Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7784, sintomo n. QP7878