Termini della procedura e del decreto di modifica del cognome

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
19 Settembre 2024

Un cittadino italiano residente in questo comune ha chiesto nel 2012 la variazione del cognome.

Una volta espletati gli adempimenti necessari, inclusa la pubblicazione all'albo senza opposizioni, e ottenuta l’autorizzazione dalla Prefettura, l'interessato ha chiesto di sospendere il procedimento per motivi personali.

Oggi vorrebbe concluderlo. ad oggi chiede di concluderlo.

Si chiede se sia possibile riprendere il procedimento o se vi siano dei termini trascorsi i quali è necessario avviarne uno nuovo. 

Risposta

La persona che abbia chiesto, come previsto dall’articolo 89 comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al Prefetto il cambiamento del proprio nome o l’aggiunta di un ulteriore nome o la sostituzione del proprio cognome perché considerato ridicolo o vergognoso nella realtà locale in cui vive o perché rivela una nascita fuori dal matrimonio, quando veda accolta la propria richiesta, riceve un decreto prefettizio, che potrà quindi provvedere a far trascrivere nei registri di nascita del comune di residenza ed annotare sull’atto di nascita (articolo 94 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Occorre ricordare che il decreto prefettizio di cambiamento di nome o cognome non è soggetto a termini né scadenza: in altre parole, resta pienamente valido sine die, anche se l’interessato non provveda a farlo trascrivere ed annotare, cioè non effettui gli ulteriori adempimenti che ne perfezionino l’efficacia.

L’interessato che ha ricevuto il provvedimento, pure non ha alcun termine per completare l’iter con l’istanza di trascrizione ed annotazione al comune di residenza o al comune di nascita, a norma dell’articolo 94 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: non solo può attendere il tempo che riterrà opportuno, ma potrebbe anche averci ripensato, decidendo di mantenere le generalità che aveva, tenendosi il decreto in un cassetto.

Tale diritto è rimesso interamente al richiedente, il quale è l’unico che possa presentare istanza di trascrizione ed annotazione: si tratta di una procedura ad esclusivo impulso di parte che non prevede possibilità di sostituzione da parte di altri qualora l’interessato non presenti istanza.

17 Settembre 2024

Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3466, sintomo n. QD3501

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