Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 20 dicembre 2022, n. 3
Cassazione Civile, Sezione Lavoro - Sentenza 15 marzo 2018, n. 6410
Servizi Comunali ResponsabilitàMASSIMA
La qualifica di capo squadra, in assenza di un'espressa delega quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dall'adozione di misure e cautele idonee a evitare infortuni ai sui dipendenti e dall'obbligo di formazione.
ARTICOLO
Paga il datore per il sinistro se il caposquadra è preposto alla sicurezza senza essere formato ad hoc
No al ricorso del Comune, che deve adottare specifiche misure utili a tenere indenni i dipendenti: funzione legata non alla qualifica formale rivestita dall’interessato ma all’addestramento specifico
La qualifica di caposquadra, in assenza di un’espressa delega quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dall’adozione di misure e cautele idonee a evitare infortuni ai sui dipendenti e dall’obbligo di formazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6410/18, depositata oggi dalla sezione lavoro.
Bocciato il ricorso di un Comune condannato dalla Corte di appello a rimborsare all’Inail quanto versato a titolo di indennizzo nei confronti di un dipendente per un grave infortunio che lo stesso subiva nello svolgimento dell’attività di capo operaio. L’incidente era costato caro al lavoratore che perdeva un arto inferiore e, secondo la tesi del giudice di merito, non era risulta alcuna responsabilità dell’infortunato, in quanto la qualifica di capo squadra, in assenza di una espressa delega quale responsabile della sicurezza non esonerava il Comune dall’obbligo di osservare cautele al fine di evitare incidenti. Alla stessa conclusione arriva la Corte suprema.
Secondo la Corte territoriale il lavoratore, pur essendo inquadrato come capo operaio, non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, «riservata dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/08 ai dirigenti, né risultava che l’ente lo avesse formalmente investito di una determinata responsabilità all’interno del servizio in cui operava».
Di conseguenza, era il Comune a dover rispondere dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, «degli obblighi di attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro». Il giudice di seconde cure fa corretta applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che «il sistema delineato dal decreto legislativo 626/94 preveda la possibilità di una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, quando il primo sia titolare di un’attività aziendale complessa ed estesa».
In particolare, la funzione di preposto è legata non alla qualifica formale rivestita dall’interessato, ma «al suo specifico addestramento alla funzione». Preposto può essere, perciò, anche il caposquadra, ma la sua qualifica formale è «ininfluente sulla distribuzione del peso della responsabilità se non risulti che sia stato appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di tale ruolo».
Emiliana Sabia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 20 dicembre 2022, n. 3
Ispettorato nazionale del lavoro – Documento 22 giugno 2018
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Comunicato GU n.140 del 19-6-2018
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comunicato 13 aprile 2018
Ispettorato nazionale del lavoro – Decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12
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