Infortuni sul lavoro

Cassazione Civile, Sezione Lavoro - Sentenza 15 marzo 2018, n. 6410

Servizi Comunali Responsabilità

MASSIMA

La qualifica di capo squadra, in assenza di un'espressa delega quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dall'adozione di misure e cautele idonee a evitare infortuni ai sui dipendenti e dall'obbligo di formazione.

 

ARTICOLO

 

Paga il datore per il sinistro se il caposquadra è preposto alla sicurezza senza essere formato ad hoc

No al ricorso del Comune, che deve adottare specifiche misure utili a tenere indenni i dipendenti: funzione legata non alla qualifica formale rivestita dall’interessato ma all’addestramento specifico

 

La qualifica di caposquadra, in assenza di un’espressa delega quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dall’adozione di misure e cautele idonee a evitare infortuni ai sui dipendenti e dall’obbligo di formazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 6410/18, depositata oggi dalla sezione lavoro.

Bocciato il ricorso di un Comune condannato dalla Corte di appello a rimborsare all’Inail quanto versato a titolo di indennizzo nei confronti di un dipendente per un grave infortunio che lo stesso subiva nello svolgimento dell’attività di capo operaio. L’incidente era costato caro al lavoratore che perdeva un arto inferiore e, secondo la tesi del giudice di merito, non era risulta alcuna responsabilità dell’infortunato, in quanto la qualifica di capo squadra, in assenza di una espressa delega quale responsabile della sicurezza non esonerava il Comune dall’obbligo di osservare cautele al fine di evitare incidenti. Alla stessa conclusione arriva la Corte suprema.

Secondo la Corte territoriale il lavoratore, pur essendo inquadrato come capo operaio, non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, «riservata dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/08 ai dirigenti, né risultava che l’ente lo avesse formalmente investito di una determinata responsabilità all’interno del servizio in cui operava».

Di conseguenza, era il Comune a dover rispondere dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, «degli obblighi di attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro». Il giudice di seconde cure fa corretta applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene che «il sistema delineato dal decreto legislativo 626/94 preveda la possibilità di una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, quando il primo sia titolare di un’attività aziendale complessa ed estesa».

In particolare, la funzione di preposto è legata non alla qualifica formale rivestita dall’interessato, ma «al suo specifico addestramento alla funzione». Preposto può essere, perciò, anche il caposquadra, ma la sua qualifica formale è «ininfluente sulla distribuzione del peso della responsabilità se non risulti che sia stato appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di tale ruolo». 

Emiliana Sabia


Scritto il 26/03/2018 , da Sabia Emiliana

Giurisprudenza

Articoli correlati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale